Registrazione d’ufficio di cessione d’azienda verbale: presupposto autonomo e criteri propri (Cass. civ. Sez. V n. 17642 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la registrazione di ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, operata ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è fondata su un autonomo presupposto che, da un lato, rende la disposizione inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti dall’art. 20 dello stesso d.P.R. per l’atto presentato alla registrazione e, dall’altro, impone una specifica verifica consequenziale ai dati di presunzione che la stessa disposizione correla al potere di registrazione di ufficio. La riformulazione dell’art. 20 ad opera della legge n. 205/2017, qualificata come interpretazione autentica dalla legge n. 145/2018, impone un’interpretazione ab intrinseco del gestum, precludendo il rilievo di elementi extratestuali e di atti collegati; la funzione antielusiva va fatta valere mediante l’art. 10-bis legge n. 212/2000.
Il Fatto
Due società propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello, confermando il rigetto dell’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di ufficio di un atto recante cessione di un ramo di azienda.
I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio di un precedente avviso, qualificando l’atto come cessione di azienda sulla base della causa reale e degli interessi perseguiti dalle parti, in una fattispecie a formazione progressiva. Le contribuenti censurano tale qualificazione, l’esercizio dell’autotutela sostitutiva e la motivazione resa sul profilo sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio iura novit curia: nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, il giudice di legittimità può accogliere la questione per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata, purché la riqualificazione non confligga con il monopolio della parte sulla domanda e sulle eccezioni in senso stretto. Richiama inoltre che il giudicato interno non si forma su statuizioni meramente apodittiche, ma sulla sequenza fatto, norma ed effetto.
Nel merito, il giudice del gravame ha qualificato la lite applicando l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 in modo non conferente. Sotto il primo profilo, la riformulazione della norma, qualificata come interpretazione autentica, già dichiarata legittima dalla Corte cost. n. 158/2020 e Corte cost. n. 39/2021, circoscrive il rilievo della causa reale ai limiti dell’unicità del dato documentale (instrumentum), imponendo un’interpretazione ab intrinseco del gestum.
Sotto il secondo profilo, la fattispecie impositiva è stata fondata sulla registrazione di ufficio di un contratto verbale di cessione di azienda. Tale fattispecie ha un presupposto autonomo, logicamente inconciliabile con i criteri interpretativi previsti per l’atto presentato alla registrazione: se il contratto è concluso verbis, non sussiste né l’instrumentum né il gestum, quest’ultimo non consentendo più la considerazione di elementi extratestuali o atti collegati.
La registrazione di ufficio presuppone la prova, anche indiretta, della cessione, fondata sulla presunzione legale ex art. 2728 cod. civ. dei cambiamenti di ditta, insegna o titolarità, nonostante la continuazione dell’attività nello stesso locale, oppure su indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ.. Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare tali condizioni alla data individuata nell’atto impositivo, verificando l’esistenza di un nucleo organizzativo idoneo all’esercizio d’impresa.
Il secondo motivo è rigettato: l’autotutela sostitutiva che riduce la pretesa originaria non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale non soggetta a termine decadenziale. È invece fondato il terzo motivo: il giudice del gravame ha omesso di pronunciare sull’effetto preclusivo derivante dalla definizione agevolata della sanzione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, questione inconferente con la domanda di rimborso esaminata. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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