Giudicato sulla decadenza dall’impugnativa di licenziamento preclude ogni pretesa sul rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17640 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi sulla decadenza dall’impugnativa di licenziamento cristallizza l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro e preclude ogni domanda che abbia il proprio presupposto logico-giuridico nella permanenza del rapporto. Ne deriva che l’accertamento relativo alla sussistenza di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. diviene irrilevante, poiché presuppone la persistenza del rapporto, la cui verifica è preclusa dalla decadenza. Il difetto di interesse sopravvenuto, e non il ne bis in idem in senso tecnico, fonda il rigetto delle domande proposte con diversa prospettazione in un giudizio successivo.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di un ente di formazione professionale con mansioni di insegnante, era stata licenziata e aveva convenuto in giudizio un secondo ente, chiedendo l’accertamento di un contratto a favore di terzi che avrebbe imposto l’assunzione del personale del centro formativo, la declaratoria del diritto alla riassunzione, la costituzione ex art. 2932 cod. civ. di un contratto di lavoro e il risarcimento del danno.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di accertamento del diritto di precedenza ex art. 47, comma 6, legge n. 428/1990 e liquidato il danno da perdita di professionalità. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato ogni domanda, ritenendo che l’accertamento negativo del trasferimento d’azienda fosse coperto da giudicato e che la pretesa violasse il ne bis in idem. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi tre motivi, che investono il dedotto contrasto tra la sentenza impugnata e i principi in materia di giudicato e di ne bis in idem. La Corte rileva che la questione centrale non è la diversità di petitum e causa petendi, ma l’effetto del precedente giudicato inter partes.

Il punto dirimente è che la decisione anteriore non aveva statuito sull’esistenza o meno di un trasferimento d’azienda, per l’irrilevanza che tale accertamento assumeva. Essa si era fondata sul difetto di valida impugnazione del licenziamento, con conseguente consolidamento dell’effetto risolutivo del rapporto.

Il giudicato esterno formatosi sulla decadenza dall’impugnativa preclude, pertanto, ogni domanda che trovi il proprio presupposto nella permanenza del rapporto di lavoro. La Corte chiarisce che non si tratta di un giudicato interno, i cui limiti concernono l’impugnazione, ma del venir meno dell’interesse a far valere una vicenda circolatoria ex art. 2112 cod. civ.

Quanto al sesto e al settimo motivo, relativi alla qualificazione dell’accordo tra i due enti come contratto a favore di terzi, il Collegio li dichiara inammissibili. L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando rispetta i criteri di ermeneutica e non è viziata nella motivazione. Non è ammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola. La Corte esclude inoltre l’omessa pronuncia, essendosi il giudice di merito espresso sulla questione.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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