Classificazione doganale dei tubi cromati e dazio antidumping (Cass. civ. Sez. V n. 919 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione doganale, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell’importazione, sono riconducibili alla voce doganale 73063080, relativa ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non alla voce 94039010, relativa alle parti metalliche di mobili, allorquando le caratteristiche e le proprietà oggettive degli stessi non siano indicative di una specifica destinazione a un dato prodotto finale. Ne consegue l’assoggettamento al dazio antidumping del 90%, previsto dal regolamento (CE) n. 1256/2008 per i tubi di ferro provenienti dalla Cina. Il giudice tributario non può attribuire rilievo decisivo alla destinazione della merce né alla sola cromatura, dovendo fondare la classificazione sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, valutate alla stregua della nomenclatura combinata.
Il Fatto
L’Amministrazione doganale emetteva nei confronti di una società due avvisi di rettifica per maggiori dazi, contestando la classificazione della merce importata — tubi metallici a sezione circolare — operata in sede di importazione. Secondo l’Agenzia la merce era stata collocata in una voce doganale diversa da quella corretta, con conseguente elusione del dazio antidumping pari al 90%.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che valorizzava la cromatura e l’utilizzabilità immediata del prodotto come parti di mobili. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società, nel frattempo in fallimento, non si costituiva e restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte rileva che la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto in appello la questione relativa al regolamento (CE) n. 1256/2008, e che in ogni caso la stessa è rimasta assorbita, avendo la Commissione regionale collocato i beni in una voce doganale diversa. Quanto alla lamentata omissione di pronuncia sulla rilevanza della cromatura, il motivo è infondato, poiché il giudice di appello se ne è occupato, sia pure con opinione contraria a quella dell’Amministrazione.
Il secondo e il terzo motivo — concernenti, rispettivamente, la violazione del regolamento (CE) n. 1256/2008 e del regolamento (CEE) n. 2658/1987, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente per connessione e sono ritenuti fondati.
La Corte muove da una propria recente pronuncia, resa tra le stesse parti su questione similare, secondo cui, in base alla nomenclatura combinata ricavabile dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell’importazione, sono riconducibili alla voce doganale 73063080 e non a quella 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, con conseguente soggezione al dazio del 90%, quando le caratteristiche e le proprietà oggettive non indichino una specifica destinazione a un determinato prodotto finale (Cass. n. 9663 del 12/04/2023).
Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale orientamento, la Corte fa propria quella motivazione e conclude che i tubi importati dalla società, considerate le caratteristiche oggettive e l’utilizzabilità per gli usi più svariati — non soltanto come componenti di mobili — rientrano nella voce doganale indicata dall’Amministrazione già all’importazione. Il riferimento è alla cromatura, che non vale a mutare la classificazione, dovendosi guardare alla natura intrinseca del prodotto e non alla sua destinazione.
In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono accolti e il primo rigettato; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l’intimata è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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