Società di comodo ammessi dati accertamento con adesione per test operatività (Cass. civ. Sez. V n. 17662 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, le risultanze dell’accertamento con adesione non modificate né contestate dall’Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate per il test di operatività previsto dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, poiché il reddito così determinato, lungi dall’essere figurato o ipotetico, è presumibilmente aderente alla realtà. L’effetto di inibizione dell’accertamento ulteriore proprio dell’adesione resta circoscritto alle annualità cui essa si riferisce e non impedisce di valorizzare il medesimo quantum per verificare la condizione di non operatività dell’anno successivo. Il ricorso per cassazione notificato al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze è inammissibile per radicale inesistenza dell’atto impugnatorio, spettando la legittimazione passiva esclusivamente all’Agenzia delle entrate per i procedimenti introdotti dopo il 10 gennaio 2001, ma la costituzione in giudizio dell’Agenzia riveste efficacia sanante con effetto ex tunc.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione, qualificandola come non operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 per il mancato superamento del test di operatività, recuperava Ires e Irap, oltre accessori, per l’anno di imposta 2012. La contestazione muoveva da un processo verbale di accertamento riguardante anche periodi antecedenti, per i quali la società aveva presentato istanza di adesione, definendo in contraddittorio maggiori componenti di reddito per il 2010 e il 2011.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, riconoscendo la legittimità dell’atto impositivo. La società ricorreva per cassazione con due motivi, notificando il ricorso al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze; l’Agenzia delle entrate proponeva controricorso, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e contrastando nel merito le ragioni della contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è inammissibile, sia perché l’intimato non era parte del giudizio di appello, sia perché la legittimazione in materia di contenzioso tributario spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrate per i procedimenti introdotti dopo il 10 gennaio 2001. A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al Ministero, unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia.

La Corte precisa tuttavia che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riveste efficacia sanante: la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam è sanabile con effetto ex tunc dal momento della costituzione del soggetto passivamente legittimato, che impedisce l’inammissibilità per tardività del gravame nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ.

Nel merito del primo motivo, la Corte esamina la portata dell’accertamento con adesione. L’effetto di inibizione dell’accertamento ulteriore va circoscritto alle annualità cui l’adesione si riferisce, nella specie il 2010 e il 2011. Rispetto a tali anni non vi è stata alcuna ritrattazione dell’accordo, non essendo stato emesso alcun avviso di accertamento né altro atto di rettifica relativo al reddito definitivamente accertato.

Diversa è la questione della rilevanza del quantum accertato con adesione, utilizzato dall’Ufficio senza modifica al solo fine di verificare se la società rientrasse tra quelle non operative. Il reddito determinato in sede di adesione, osserva la Corte, non è figurato o ipotetico, ma presumibilmente aderente alla realtà, essendo frutto della rinuncia delle parti a coltivare rilievi e contestazioni. Le sue risultanze, non modificate né messe in discussione dall’Amministrazione, ben possono dunque essere impiegate ai fini del test di operatività.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che il ricorrente deve indicare nel fatto, nel dato da cui risulta, nel come e nel quando della discussione e nella sua decisività. Nel caso di specie il motivo, pur poco analitico, trova ausilio, quanto all’autosufficienza, nel richiamo operato nella parte narrativa della sentenza impugnata alle controdeduzioni della contribuente. Su tali deduzioni la Commissione regionale nulla ha in concreto motivato. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

Nota della Redazione

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