Danno da violazione delle distanze provato per presunzioni (Cass. civ. Sez. II n. 17758 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario confinante ha diritto non solo alla tutela ripristinatoria, ma anche alla tutela risarcitoria. L’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, sulla base di elementi che concorrono anche alla sua liquidazione equitativa, dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà o del suo valore. Il danno risarcibile non riguarda la cosa, ma la perdita della concreta possibilità di goderne in modo pieno ed esclusivo, quale conseguenza immediata e diretta della violazione. L’attore ha l’onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Il Fatto

La ricorrente aveva citato i vicini per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’installazione di una canna fumaria in amianto, posta a trentotto centimetri dal proprio balcone. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la violazione dell’art. 1120 cod. civ. e dell’art. 890 cod. civ., ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per insussistenza del danno alla salute e per carenza di allegazione e prova del pregiudizio al godimento del bene.

La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza e la violazione dei criteri di prova e determinazione del danno. I convenuti hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 cod. civ. per fabbriche e depositi nocivi è collegato a una presunzione di nocività e pericolosità, assoluta se prevista dal regolamento edilizio comunale, relativa e superabile con prova contraria in assenza di tale norma. Nel caso di specie la Corte di merito aveva accertato la violazione delle distanze e l’intrinseca pericolosità del manufatto, per composizione in amianto e pessime condizioni manutentive, ma aveva escluso il risarcimento per assenza di danno diretto alla salute.

Secondo la Corte, il giudice d’appello ha omesso di valutare, anche in via presuntiva, se il pericolo concreto e attuale derivante dall’esposizione all’amianto avesse limitato il godimento del bene, a prescindere dalla verifica delle immissioni nocive.

La decisione impugnata non si allinea all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, che hanno composto il contrasto tra teoria normativa e teoria causale del danno, ammettendo la tutela risarcitoria per la violazione del contenuto del diritto di proprietà. In quella prospettiva la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di danno presunto o normale, fondato su circostanze specifiche da cui inferire il pregiudizio. Il danno risarcibile attiene non alla cosa, ma alla possibilità di godimento perduta in conseguenza diretta della violazione.

La Corte ribadisce che, quando la prova è fornita per presunzioni, l’attore deve allegare il pregiudizio, anche con nozioni di comune esperienza. Ha quindi errato la Corte d’appello nell’escludere la tutela risarcitoria per l’assenza di un danno effettivo alla salute, senza prima valutare se gli elementi presuntivi allegati — pericolosità del manufatto, difformità alle prescrizioni di legge, cattivo stato di conservazione — fossero idonei a compromettere il godimento dell’immobile. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *