Opposizione agli atti esecutivi generica e pretestuosa integra abuso del processo (Cass. civ. Sez. III n. 28530 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., è inammissibile quando le censure non colgano la ratio decidendi del provvedimento impugnato e restino formulate in modo non specifico. Il controricorso proposto a mezzo di procuratore è inammissibile se non è prodotta la procura, con vizio rilevabile d’ufficio. La proposizione di un’opposizione esecutiva fondata su argomenti generici e pretestuosi e la sua prosecuzione quando l’accoglimento appare improbabile integrano abuso dello strumento processuale e giustificano la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa da un creditore, con intervento di ulteriori creditori, la società debitrice esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso il provvedimento di aggiudicazione di uno dei lotti pignorati. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale, con condanna della società opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
La società ricorrente impugna la sentenza con quattro motivi, deducendo vizi formali della procedura di vendita, la mancata sospensione ex art. 586 cod. proc. civ., la pretesa pregiudizialità rispetto a un procedimento penale e l’infondatezza della condanna per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la costituzione della controricorrente, rappresentata da una mandataria la quale si è costituita tramite procuratori speciali. L’atto di procura speciale non è stato né indicato né prodotto. Richiamando la giurisprudenza risalente e costante, la Corte ribadisce che la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare i poteri sostanziali e processuali, che il vizio è sempre rilevabile d’ufficio e che la sola indicazione degli estremi della procura non è sufficiente. Il controricorso è pertanto inammissibile, e con esso la successiva costituzione della società incorporante.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile: le censure non colgono la ratio decidendi, fondata sull’esclusione dell’assunto di un’aggiudicazione a prezzo incongruo, dato il notevole scarto in maggiorazione tra prezzo base e prezzo di aggiudicazione. Le irregolarità dedotte non costituiscono, in sé, motivi di illegittimità degli atti esecutivi, e gli accertamenti di fatto sono sorretti da motivazione adeguata, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è pure inammissibile: l’art. 586 cod. proc. civ. consente al giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita solo dopo il versamento del prezzo e la verifica dell’obbligo ex art. 585, quarto comma, cod. proc. civ., e non può essere invocato per contestare l’aggiudicazione. Le censure, inoltre, violano l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. per difetto di specificità.
Il terzo motivo, relativo alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., è inammissibile e infondato. È esclusa ogni pregiudizialità tra il giudizio civile di opposizione e quello penale, non essendo prevista la cosiddetta pregiudiziale penale: il giudice civile accerta autonomamente i fatti con piena cognizione.
Il quarto motivo è infondato. La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e in sede di legittimità è consentito il solo controllo sull’esistenza e adeguatezza della motivazione. La genericità delle ragioni e la non ragionevole prosecuzione dell’opposizione integrano abuso del processo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.