Accessione invertita: indennità di valore e risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. II n. 17759 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accessione invertita di cui all’art. 938 cod. civ., l’indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo, pari al doppio del valore della superficie occupata, ha natura di debito di valore e mira non solo a ricostituire il patrimonio del proprietario, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili. Il giudice, nel liquidarla, deve pertanto tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, a prescindere dalla prova di uno specifico pregiudizio, riconoscendo la rivalutazione dalla data della domanda e non da quella del deposito della sentenza di primo grado. Il risarcimento del danno ulteriore rispetto all’indennità, invece, non è dovuto automaticamente: grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare il deprezzamento o la ridotta utilizzabilità del suolo residuo derivante dalla privazione della zona occupata. In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, potendone giustificare soltanto la compensazione.
Il Fatto
Un Comune proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di revocazione di due sentenze non definitive, eccependo anche l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 938 cod. civ., volta a ottenere la condanna al pagamento del doppio del valore del terreno occupato in forza dell’accessione invertita già riconosciuta.
La Corte d’Appello, dopo una sentenza non definitiva e la prosecuzione del giudizio da parte dell’unico erede del convenuto originario, liquidava l’importo dovuto e compensava le spese. La Cassazione, con una prima sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso del Comune quanto all’omessa pronuncia su risarcimento del danno e rivalutazione monetaria. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale riconosceva la rivalutazione dalla domanda e gli interessi legali sulle somme rivalutate, ma escludeva il risarcimento ulteriore per difetto di prova del deprezzamento del suolo residuo. Il Comune ricorreva nuovamente per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., o, in subordine, l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il danno andasse liquidato secondo l’art. 1223 cod. civ. applicando ai metri quadrati residui lo stesso valore unitario già attribuito al lotto oggetto di accessione.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. La Corte d’Appello aveva già chiarito, nella sentenza non cassata sul punto, le ragioni del differente valore attribuito al terreno edificato e a quello non edificabile: quest’ultimo ricadeva in aree naturali protette di interesse locale, gravate da vincoli idrogeologici e paesaggistici, ed era scosceso e scarsamente fruibile. Il ricorrente non offriva argomenti idonei a confutare tale motivazione.
Il punto centrale è la distinzione tra indennità e risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che, per l’ulteriore danno rispetto all’indennità, occorre far riferimento alla perdita di valore subita dal suolo residuo per effetto della privazione della zona occupata. Il Comune non aveva allegato alcun deprezzamento né la ridotta utilizzabilità dell’area residua, limitandosi a chiedere una consulenza tecnica d’ufficio: la censura, quindi, non si confrontava con la decisione impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava la compensazione delle spese dei giudizi di legittimità e di riassunzione, fondata sulla ritenuta reciproca soccombenza. Anche tale motivo è stato respinto. Il Comune, rispetto alla domanda di risarcimento, era risultato soccombente; quanto alle spese del giudizio di cassazione, esse vanno liquidate nel giudizio di rinvio con riguardo all’esito globale della lite. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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