Inammissibili i motivi su usucapione e intestazione fiduciaria del bene immobile (Cass. civ. Sez. III n. 10735 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, censurando la qualificazione dell’intestazione di un immobile come negozio fiduciario, deduce la mancanza della forma scritta del pactum fiduciae, quando tale qualificazione non costituisca la ratio decidendi della sentenza impugnata. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si lamenti la sola carenza di una prova. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti. Il motivo che contesta l’apprezzamento della prova dell’usucapione, prospettando la violazione dell’art. 1158 cod. civ., investe il merito ed è inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, nudo proprietario e usufruttuario di un appartamento acquistato nel 2002, convenivano in giudizio gli occupanti per conseguire il rilascio del bene e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di aver posseduto l’immobile animo domini per oltre vent’anni.

Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la riconvenzionale in favore di uno solo dei convenuti, ravvisando la prova del compossesso sin dal 1982 e qualificando come a non domino l’acquisto dei ricorrenti. La Corte d’appello rigettava il gravame. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava motivazione apparente e violazione delle regole sull’onere probatorio in ordine all’intestazione fittizia del bene, per non essere il pactum fiduciae provato per atto scritto. La Corte rileva che le censure risultano “fuori fuoco”: i ricorrenti non prospettano una diversa distribuzione dell’onere probatorio, ma si dolgono della sola carenza della prova scritta.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la sua violazione è deducibile solo denunciando che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola del iuxta alligata et probata partium, oppure abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti. Nella specie tali evenienze non ricorrono.

Neppure è accoglibile il motivo come vizio di sussunzione. Esso non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata si disinteressa del perfezionamento del negozio fiduciario, muovendo dall’assunto che esso non sarebbe stato opponibile ai ricorrenti, terzi acquirenti di buona fede. Il riferimento all’intestazione fiduciaria è valorizzato solo per dimostrare l’acquisto ad usucapionem e l’animus possidendi.

Inoltre, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre di aver già prospettato in appello la questione della mancanza di forma scritta, mentre con il gravame insistettero sulla qualificazione della detenzione altrui come tolleranza e cortesia. Essi non censurano né il carattere apparente della motivazione della sentenza d’appello, né la qualificazione alternativa della donazione come contratto simulato.

Il secondo motivo, pur prospettando la violazione dell’art. 1158 cod. civ., contesta in realtà l’apprezzamento della prova dell’usucapione. La violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea al sindacato di legittimità. Il dedotto vizio di motivazione, dopo la modifica dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera del decreto-legge n. 83 del 2012, è ravvisabile solo sotto la soglia del minimo costituzionale, nelle quattro ipotesi individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e deve emergere dal solo testo della sentenza. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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