Imposta unica sulle scommesse dovuta anche dai centri di trasmissione dati esteri (Cass. civ. Sez. V n. 17914 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta unica sulle scommesse, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998 come interpretati dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento della sede, dall’esistenza di una concessione e dall’operare per conto proprio o di terzi. Il centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per un bookmaker estero è obbligato in solido al versamento del tributo, poiché esercita un’attività di gestione analoga a quella degli operatori nazionali, pur trovandosi in situazione diversa dai centri che trasmettono dati per conto di concessionari nazionali. Nessuna discriminazione contraria all’art. 56 TFUE sussiste, né è configurabile una doppia imposizione vietata dal diritto unionale, non essendo gli Stati membri obbligati ad adeguare il proprio sistema fiscale a quello degli altri. L’art. 401 della direttiva 2006/112/CE non osta a un tributo speciale sui giochi che non abbia carattere di imposta sul volume d’affari.

Il Fatto

La controversia origina da tre avvisi di accertamento per imposta unica sul gioco, relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, emessi nei confronti del titolare di un centro di trasmissione dati e notificati alla società estera in qualità di coobbligata. La Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La società ricorreva quindi per cassazione con sei motivi, deducendo la violazione delle norme unionali sulla libera prestazione dei servizi, il difetto di traduzione degli atti, l’insussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale del tributo, la necessità di un rinvio pregiudiziale e la contrarietà della disciplina all’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati e la questione non ha rilevanza nomofilattica, come nel caso di specie.

Nel merito, i motivi primo, terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha chiarito come l’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 abbia natura interpretativa e abbia esteso la soggettività passiva anche a chi opera fuori dal sistema concessorio. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma solo per le annualità anteriori al 2011, in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta su commissioni già cristallizzate. Per i rapporti successivi al 2011, invece, la solidarietà e la traslazione del carico tributario influiscono sulla regolazione negoziale delle commissioni, che può essere rimodulata.

Quanto al presupposto territoriale, la Corte ha ribadito che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia a prescindere dal luogo di conclusione del contratto. La solidarietà tra bookmaker e centro di trasmissione dati è stata confermata.

La Corte ha poi escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha statuito che l’art. 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti all’imposta i centri di trasmissione dati e, in solido, gli operatori esteri, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione. La diversità di situazione dei centri che operano per bookmaker esteri rispetto a quelli che operano per concessionari nazionali è in re ipsa. La Corte ha inoltre escluso la doppia imposizione, richiamando l’autonomia fiscale degli Stati membri.

Il secondo motivo, sulla mancata traduzione degli atti, è stato parimenti respinto: nessuna norma impone la redazione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario, e la società ha dimostrato di averne compreso il contenuto. Il sesto motivo, sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, è stato dichiarato privo di rilievo, avendo la Corte escluso che il tributo abbia natura di imposta sul volume d’affari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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