Riconoscibile in Italia la sentenza inglese che afferma la propria giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 18113 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decisione del giudice straniero che afferma la propria giurisdizione in forza di una clausola attributiva esclusiva di competenza è una sentenza a tutti gli effetti e, come tale, è riconoscibile in Italia ai sensi degli artt. 64 e 67 della legge n. 218/1995. La questione di giurisdizione, risolta dal giudice preventivamente adito su eccezione della stessa parte che oggi la contesta, non è provvedimento interinale, ma decisione definitiva idonea al giudicato. Ne consegue che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e che non osta al riconoscimento il disposto dell’art. 64, comma 1, lett. f), della legge n. 218/1995, poiché la pendenza del processo italiano assume rilievo solo rispetto al giudicato di merito.
Il Fatto
Una provincia aveva concluso con una banca un contratto di investimento e due contratti misti di interest rate swap. Per definire un primo contenzioso le parti stipulavano un accordo transattivo contenente una clausola di giurisdizione esclusiva in favore del giudice inglese. La provincia adiva poi il Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità dell’accordo e dei derivati; dopo l’instaurazione del processo italiano, la banca conveniva la provincia davanti alla High Court of Justice di Londra.
Con Approved Judgment e Order del 24 aprile 2023 il giudice inglese affermava la propria giurisdizione e condannava la provincia alle spese. La Corte d’appello di Brescia, respinte le domande di accertamento negativo della provincia, dichiarava riconoscibili in Italia le due pronunce. La provincia ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale. La Corte chiarisce anzitutto che la pronuncia inglese è decisoria: essa afferma la propria giurisdizione risolvendo una questione controversa in rito, per di più a fronte di una specifica eccezione della provincia. Sul punto si è formato il giudicato, poiché la decisione non è stata appellata, e altrettanto decisoria è la condanna alle spese.
Il primo motivo, che lamentava la natura interinale dei provvedimenti, è infondato: la decisione sulla giurisdizione non è strumentale in senso deteriore, ma definisce autonomamente il potere del giudice adito. Caduto il primo motivo, cade anche il secondo, relativo alla condanna alle spese, che ne è diretta conseguenza.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il giudice inglese ha affermato la propria giurisdizione proprio in forza dell’eccezione proposta dalla provincia: è contraddittorio contestare il difetto di potere di un giudice la cui pronuncia sulla competenza è stata sollecitata dalla stessa parte che oggi lo nega.
Sul quarto motivo la Corte esclude che operi l’art. 64, comma 1, lett. f), della legge n. 218/1995: la pendenza del processo italiano rileva solo rispetto al giudicato estero di merito, mentre qui si discute di giurisdizione. Richiamando la Sezioni Unite n. 19456 del 2024, resa in vicenda gemella, il Collegio osserva che quella pronuncia ha già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese. Il giudicato copre così il dedotto e il deducibile, estendendosi a tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione, quali precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.
Esclusa ogni contrarietà all’ordine pubblico, la sentenza straniera è riconoscibile. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione dell’iniziale incertezza sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
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