Lavoro straordinario nel pubblico impiego: retribuibile anche senza autorizzazione valida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17912 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto oltre il debito orario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, ma sussiste anche quando tale autorizzazione risulti illegittima, invalida o contraria alle disposizioni del contratto collettivo. L’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c. e letto alla luce dell’art. 36 Cost. e degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevale sui vincoli di spesa e sulle regole contrattuali sull’autorizzazione: decisivo è il consenso del datore di lavoro, anche implicito, purché la prestazione non sia resa insciente vel prohibente domino. Il superamento dei limiti di spesa può fondare la responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione, ma non può gravare sul lavoratore che abbia di fatto eseguito la prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, infermiere presso una struttura ospedaliera, ha chiesto il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio di dialisi estiva, destinato anche a pazienti di altre regioni in soggiorno in Calabria. L’ente aveva corrisposto tali compensi negli anni precedenti e successivi, ma non per il 2013. Il lavoratore ottenne così un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto; la Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia, ha disatteso la domanda e revocato il decreto. Il giudice di merito ha ricondotto la pretesa alle prestazioni aggiuntive e ha escluso l’integrazione della fattispecie per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi: l’autorizzazione regionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori e la determinazione tariffaria. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’azienda è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte conferma anzitutto la correttezza dell’inquadramento operato dal giudice di merito. L’ipotesi delle prestazioni aggiuntive, regolate dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001, convertito con modifiche nella legge n. 1 del 2002, e poi richiamata dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è speciale: richiede un previo controllo sulle risorse, la coerenza con gli obiettivi sanitari, l’autorizzazione regionale e la fissazione tariffaria previa consultazione sindacale. Tali elementi, nel caso concreto, pacificamente non ricorrevano. Il riferimento è alla pronuncia Cass. n. 9413/2023.

Il ragionamento del giudice di appello è però parziale. Il lavoratore ha dedotto di essere stato comandato a svolgere le prestazioni oltre l’orario ordinario, con conseguente percezione di ricavi da parte dell’ente. Lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta solo la fattispecie delle prestazioni aggiuntive, ma anche quella del lavoro straordinario, anche nella variante dell’art. 2126 c.c. Il tema diventa quindi la remunerazione secondo la disciplina dello straordinario.

La Corte ribadisce il principio, già affermato da Cass. n. 23506/2022, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lavoro straordinario spetta al lavoratore anche se l’autorizzazione richiesta risulti illegittima o contraria al contratto collettivo. L’art. 2108 c.c., applicabile al pubblico impiego, letto con l’art. 36 Cost., riconosce il diritto al compenso quando la prestazione sia stata autorizzata. Richiama inoltre Cass. n. 18063/2023, Cass. n. 17641/2023 e Cass. n. 11946/2024, in cause identiche sul servizio di dialisi estiva.

Per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del datore, anche implicito. L’autorizzazione, una volta esistente, rende dovuto il pagamento. La Corte estende il principio ai compensi incentivanti privi dei presupposti (Cass. n. 25696/2023) e alle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. (Cass. n. 27842/2023).

Sul piano delle fonti, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001; l’atto deliberativo della P.A. deve essere conforme a pena di nullità. L’art. 2126 c.c. non contrasta con le previsioni contrattuali: regola una fattispecie ulteriore e comune a tutto il diritto del lavoro, in cui la prestazione, svolta coerentemente con la volontà datoriale, va comunque remunerata. Richiama Corte cost. n. 8 del 2023 sulla centralità dell’art. 2126 c.c. Le regole di spesa non possono gravare sul lavoratore: il superamento dei vincoli può fondare la responsabilità dei funzionari, non pregiudicare il prestatore, salve le nullità per illiceità di oggetto o causa, estranee alla specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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