Consegna della raccomandata condominiale e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 17984 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comunicazione del verbale di assemblea condominiale a mezzo raccomandata, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. opera solo a fronte della prova dell’avvenuto recapito del plico all’indirizzo del destinatario e non della sola prova del suo invio. Il mittente che agisca o resista in giudizio deve produrre l’avviso di ricevimento, ove disponibile, e in ogni caso allegare elementi univoci di consegna. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione sulla base del solo avviso di spedizione, né può addossare al destinatario l’onere di verificare l’esito della spedizione. La mancata contestazione della ricezione di altre raccomandate, recapitate nel medesimo periodo e al medesimo indirizzo, non integra presunzione idonea a dimostrare la consegna della raccomandata contestata. Da ciò consegue che il termine di impugnazione della delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c. non decorre sino a quando il recapito non sia provato dal mittente.

Il Fatto

Un condomino impugnava davanti al Tribunale di Napoli quattro delibere assembleari adottate dal condominio del proprio edificio tra il 2010 e il 2011, contestando la mancata trasmissione della documentazione relativa all’ordine del giorno, la nullità dell’integrazione del contratto di appalto per indeterminatezza dell’oggetto e l’illegittimità della ripartizione provvisoria dei costi in parti uguali. Chiedeva inoltre la condanna dei condomini, dei direttori dei lavori e degli amministratori succedutisi al risarcimento dei danni.

Riuniti i tre giudizi, il Tribunale dichiarava inammissibili le opposizioni avverso le delibere del 7 ottobre 2010 e del 5 maggio 2011 e rigettava le restanti domande. La Corte di appello di Napoli confermava la decisione, ribadendo la natura annullabile — e non nulla — dei vizi e la tardività dell’impugnazione. Il condomino ricorreva allora per cassazione con dodici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. I motivi soddisfano il requisito di specificità e le plurime violazioni di legge risultano adeguatamente individuate.

I motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo vengono rigettati. Quanto alla qualificazione dei vizi delle delibere, la Corte ribadisce che la ripartizione — per di più provvisoria — delle spese per lavori di manutenzione straordinaria integra ipotesi di annullabilità e non di nullità, con conseguente applicazione del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Il sindacato del giudice sulle scelte assembleari resta limitato al riscontro di legittimità e all’eccesso di potere, senza estendersi al merito.

Sul diverso tema della responsabilità degli amministratori e dei direttori dei lavori, la Corte conferma l’orientamento secondo cui la pretesa risarcitoria per omessa vigilanza sui lavori va rivolta al condominio, rappresentato dall’amministratore, salva la rivalsa di questi. La sola nomina di una c.t.u. non è dovuta in presenza di allegazioni carenti.

Il terzo motivo è invece accolto e costituisce il nucleo della decisione. La Corte di appello aveva ritenuto tardiva l’impugnazione della delibera del 7 ottobre 2010 sul presupposto che il condominio avesse prodotto l’avviso di spedizione della raccomandata e che spettasse al destinatario dimostrare di non averla ricevuta. La Corte di cassazione censura questo ragionamento: dall’esito dei passaggi telematici risultava che il plico era stato accettato dal centro postale di partenza ma dichiarato non lavorabile, senza prova del suo arrivo all’indirizzo del destinatario, situato fuori dalla Campania.

Ne deriva il principio di diritto che il giudice di rinvio dovrà applicare: il mittente deve produrre l’avviso di ricevimento e, in difetto di produzione o di giustificazione, e in assenza di altri elementi di prova univoci dell’avvenuta consegna, il giudice non può ritenere operante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. sulla sola base della prova dell’invio. L’onere probatorio grava sul condominio notificante; non basta il richiamo all’estratto del sito delle Poste, né la circostanza che altre raccomandate fossero state recapitate nel medesimo periodo, non potendo da ciò desumersi una presunzione per il plico specifico (cfr. Cass. n. 16081/2016, Cass. n. 31845/2022, Cass. n. 22240/2013).

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *