Decadenza biennale per credito IVA in compensazione non prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. V n. 18034 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta dall’istanza di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale. Quando il contribuente espone il credito in compensazione, senza manifestare l’inequivocabile volontà di ottenerne il rimborso mediante l’indicazione dello stesso nel quadro RX4 della dichiarazione annuale, non trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Fanno eccezione le sole ipotesi in cui la compensazione non possa più essere effettuata, ad esempio per cessazione dell’attività o morte del contribuente. La scelta del legislatore interno di subordinare il rimborso a un termine decadenziale di due anni non contrasta con i principi eurounitari di equivalenza e di effettività, spettando a ciascuno Stato membro stabilire i requisiti delle domande di rimborso.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2009. La società contribuente, cooperativa in liquidazione, aveva esposto il credito IVA nella dichiarazione del 2010 in compensazione, senza chiederne il rimborso con la compilazione del quadro RX4.
La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale avevano respinto le doglianze della società, ravvisando la decadenza dal diritto al rimborso alla data di presentazione dell’istanza, intervenuta il 30/01/2019. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato in tre subcensure.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale, rigettando l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’amministrazione finanziaria. Il ricorso risulta tempestivo, essendo stato proposto in data 21/12/2022, ultimo giorno utile rispetto alla sentenza non notificata depositata il 20/05/2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel merito, il ricorrente sosteneva l’inapplicabilità del termine decadenziale dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo la prevalenza della disposizione speciale dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, della prescrizione decennale.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale. Se l’istanza è formulata in termini di compensazione e non denota l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso mediante l’indicazione del credito nel quadro RX4, non si applica il termine decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (in tal senso Cass. n. 24655 del 10/08/2022, oltre a Cass. n. 844 del 09/01/2024, Cass. n. 11662 del 04/05/2021 e Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
Nel caso concreto non è contestato che il credito IVA sia stato erroneamente chiesto in compensazione anziché a rimborso. Correttamente, dunque, la Commissione regionale ha ritenuto maturata la decadenza. Ne derivano l’infondatezza delle prime due subcensure e l’inutilità del richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Quanto ai profili eurounitari, la Corte ricorda che spetta all’ordinamento interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti delle domande di rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, non essendo i requisiti congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione (CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/15; CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15; CGUE 7 settembre 2023, causa C-453/22). La disciplina interna riconosce la detrazione dell’imposta e la possibilità di chiedere il rimborso in casi specifici, prevedendo in entrambe le ipotesi un termine decadenziale di due anni, da ritenersi congruo.
La terza subcensura, relativa alla cessazione dell’attività per il fallimento della capogruppo, è dichiarata inammissibile: la circostanza non era stata dedotta in appello né costituiva motivo di ricorso di merito, con conseguente irrilevanza della ulteriore questione pregiudiziale sollevata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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