Indetraibilità dell’IVA addebitata in eccedenza per errore nell’aliquota (Cass. civ. Sez. 5 n. 11265 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di operazione erroneamente assoggettata a IVA, anche per effetto dell’applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta, l’esercizio del diritto alla detrazione ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile all’imposta nella misura legale, in conformità ai principi desumibili dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la detrazione operata dal cessionario per la parte di imposta non dovuta, con conseguente potere-dovere dell’Amministrazione di escluderne la computabilità nella dichiarazione. L’imposta erroneamente addebitata in via di rivalsa, per la quota eccedente quella dovuta, non è detraibile dal cessionario.
Il Fatto
La società contribuente aveva ricevuto, nel corso del 2004, una fattura dal proprio fornitore con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, e aveva conseguentemente operato la detrazione dell’intero importo. L’Agenzia delle entrate contestava l’indebita deduzione della quota del 10%, pari all’eccedenza d’imposta non dovuta. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la legittimità della detrazione integrale, valorizzando l’assenza di rischio di minore introito per l’Erario, che aveva anzi tratto vantaggio dall’applicazione dell’aliquota maggiore. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisandone la connessione. Con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, e con il secondo deduceva la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per la motivazione illogica della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito il principio per cui, in caso di operazione erroneamente assoggettata a IVA ad aliquota eccedente quella applicabile, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata. L’esercizio del diritto di detrazione presuppone infatti l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile all’imposta nella misura dovuta, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in conformità all’art. 17 della direttiva CEE n. 77/388 e agli artt. 167 e 63 della direttiva n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza eurounitaria. Ne consegue che la rivalsa e la detrazione sono prive di fondamento per la parte non dovuta. La Corte ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 32900 del 08/11/2022, nonché le conformi pronunce Cass. n. 9942 del 15/05/2015 e Cass. n. 15178 del 02/07/2014, citando anche Cass. n. 4101 del 17/02/2025 con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997.
La sentenza della Corte territoriale è stata ritenuta non contraddittoria né illogica nella motivazione, ma difforme dal principio di diritto sopra richiamato, avendo riconosciuto la detrazione per l’intero importo dell’IVA corrisposta ad aliquota del 20%, anziché limitarla alla parte effettivamente dovuta nella misura del 10%. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, rigettato il secondo e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della società contribuente, condannandola alle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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