Onere della prova del pagamento e imputazione a credito diverso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18053 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del proprio diritto, non anche il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca. L’onere probatorio torna a gravare sul creditore solo quando il debitore abbia fornito prova di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito: in tal caso il creditore che controdeduca l’imputazione del pagamento a un credito diverso deve provare tale diversa imputazione. Il rigetto dell’appello principale, in ipotesi di cd. doppia conforme, non può essere superato mediante una critica alla valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello principale del datore di lavoro e, accogliendo quello incidentale del lavoratore, ha rideterminato in euro 65.155,64 il credito di quest’ultimo per differenze retributive relative al periodo agosto 2011 – dicembre 2013 e al trattamento di fine rapporto. Il giudice di merito ha considerato non versate le retribuzioni del periodo marzo – dicembre 2013, detraendo dal maggior credito gli acconti di euro 600,00 mensili corrisposti da agosto 2011 a febbraio 2013.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi del fatto che la Corte territoriale avesse giudicato irrilevante la confessione del lavoratore circa la percezione, in costanza di rapporto, di somme extra busta paga, che egli assumeva versate a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità di fine rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la regola di riparto dell’onere della prova in materia di pagamento. Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, non il mancato pagamento, perché il pagamento è un fatto estintivo la cui prova spetta al debitore che lo eccepisce. L’onere torna sul creditore solo quando il debitore abbia dimostrato un pagamento puntualmente riferito a un determinato credito; a quel punto è il creditore che ne deduce l’imputazione a un credito diverso a doverne dare prova.
Su questa base il Collegio rileva che la Corte di merito ha escluso la prova, gravante sul datore, dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni del periodo oggetto di causa e del trattamento di fine rapporto, salvo gli acconti mensili. Le censure del ricorrente si risolvono in una critica alla valutazione del materiale probatorio, inammissibile in presenza di doppia conforme.
Né il difetto di prova datoriale può essere superato dall’ammissione del lavoratore di aver percepito somme extra busta paga negli anni anteriori: il dipendente ha attribuito tale corresponsione alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, con la conseguenza che quei versamenti non hanno efficacia estintiva rispetto ai crediti fatti valere in giudizio.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre forfettarie e accessori. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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