Licenziamento per motivo oggettivo e motivazione complessa nella lettera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18051 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la lettera di recesso può essere sorretta da una motivazione di carattere complesso, nella quale la riorganizzazione aziendale e la situazione di difficoltà economica dell’impresa concorrono insieme a giustificare la soppressione del posto di lavoro. Il giudice di merito può valutare congiuntamente lo svuotamento delle funzioni dell’ufficio e le perdite di bilancio richiamate nella comunicazione di recesso, ove dalla stessa lettera emerga un quadro causale articolato. Non è censurabile, per violazione dei canoni ermeneutici, la lettura della lettera che ricomprenda la crisi economica tra le ragioni poste a base del recesso, quando la stessa comunicazione vi faccia espresso riferimento. L’impossibilità di repêchage costituisce elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di licenziamento e il suo accertamento spetta al giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società dal 1985 con la qualifica di quadro addetto all’ufficio acquisti, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli nel luglio 2019, chiedendone la declaratoria di illegittimità. La società aveva motivato il recesso con la nuova strategia di mercato, incentrata sulla vendita tramite rete retail e canale e-commerce, che aveva ridotto la necessità dell’ufficio acquisti; aveva inoltre richiamato le perdite di bilancio e la mancata adesione del lavoratore alle proposte di mutamento di mansioni e di risoluzione consensuale.
La sentenza di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore; la Corte d’appello di Brescia, in riforma, ha respinto il reclamo della società e rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, violazione delle norme sulle produzioni documentali, violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, nonché omessa motivazione sull’impossibilità di repêchage.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del contraddittorio nella c.d. trattazione cartolare, disciplinata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021. Il Collegio ribadisce il principio per cui è nulla la decisione fondata su documenti prodotti con le note scritte, senza che sia stata assicurata alla controparte la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio, richiamando Cass. n. 31960 del 2022. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione d’appello non si basa sui documenti allegati alle note scritte, bensì sui bilanci di dettaglio dal 2008 al 2019, depositati nel giudizio di opposizione e richiamati espressamente in sentenza, i cui dati sono stati confermati dall’istruttoria orale.
Quanto ai documenti prodotti per la prima volta col reclamo, la censura è dichiarata inammissibile perché il ricorrente non ha allegato di aver sollevato la relativa questione nel giudizio di reclamo, con conseguente novità della stessa, richiamando Cass. n. 23675 del 2013, n. 20703 del 2015, n. 18795 del 2015 e n. 11166 del 2018. Parimenti infondata è la censura di inidoneità probatoria dei bilanci di dettaglio, essendo i relativi dati coerenti e in linea con quelli dei bilanci ufficiali approvati dall’assemblea.
Nel merito, la Corte ritiene infondati i motivi dal terzo al quinto. I giudici d’appello hanno interpretato la lettera di licenziamento come avente carattere complesso, comprensiva della nuova strategia di mercato, del riassorbimento dei compiti dell’ufficio acquisti da parte della direzione e delle perdite di bilancio che rendevano antieconomico il mantenimento dell’ufficio. La censura del ricorrente non si confronta adeguatamente con tale percorso interpretativo, assumendo apoditticamente le ragioni di crisi come estranee al recesso, senza denunciare la violazione dei canoni ermeneutici. La Corte precisa inoltre che la sentenza d’appello non ha individuato la ragione del recesso nella maggiore redditività delle vendite monomarca, ma ha ricostruito gli effetti della nuova strategia organizzativa, da cui emerge il carattere non più indispensabile delle mansioni prima svolte dal lavoratore.
Quanto all’impossibilità di repêchage, la Corte conferma che essa è elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso e che i giudici di merito si sono fatti carico dell’onere probatorio gravante sulla parte datoriale, accertando che le mansioni erano state redistribuite tra dipendenti già in servizio e che nessuna nuova assunzione in mansioni compatibili era intervenuta. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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