Demansionamento e prova del danno non patrimoniale con presunzioni (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31355/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, il diritto al superiore inquadramento presuppone la corretta comparazione tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali, valutazione che non richiede formule sacramentali. Il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità non è automatico, ma può essere provato anche mediante presunzioni, desumibili dagli elementi di fatto acquisiti (assegnazione a mansioni inferiori, lesione dell’immagine professionale e della dignità personale). In caso di danno biologico derivante da infortunio sul lavoro, l’importo liquidato deve essere ridotto di quanto spettante o spettato a titolo di indennizzo INAIL, operazione che il giudice deve compiere d’ufficio.
Il Fatto
Un dipendente di una banca agiva in giudizio per il riconoscimento della qualifica superiore di quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall’assegnazione a mansioni inferiori dopo aver svolto funzioni di responsabile del reparto CED. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando prescritta parte delle differenze retributive e riconoscendo lo svolgimento di mansioni superiori per un determinato periodo. La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio dopo la cassazione di una precedente pronuncia, riconosceva il diritto all’inquadramento nella qualifica di quadro a decorrere dal 14 ottobre 1994, condannando la banca al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi INPS, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità (€ 35.000) e del danno biologico da stress lavoro-correlato. Avverso tale sentenza, la banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata corretta comparazione delle mansioni, l’assenza di prova del danno non patrimoniale, la nullità della motivazione e la mancata detrazione dell’indennizzo INAIL.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondata la censura sulla comparazione delle mansioni, rilevando che il giudice di merito ha effettuato una corretta valutazione comparativa trifasica tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali, basandosi sulle prove acquisite e con motivazione ampia e razionale, senza necessità di formule sacramentali.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte precisa che il giudice d’appello ha riconosciuto il danno alla professionalità solo sotto il profilo non patrimoniale, mentre non ha liquidato alcun danno patrimoniale (perdita di chance e progressione di carriera) per mancanza di specifiche deduzioni e prove. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte d’appello ha accertato l’esistenza autonoma del danno, desumendolo da elementi di fatto presuntivi (assegnazione a mansioni inferiori come cassiere, lesione dell’immagine professionale e della dignità personale all’interno della cerchia dei colleghi), e non si è limitata a considerare il mero illecito. La motivazione non presenta contraddizioni, perché la liquidazione equitativa si riferisce esclusivamente al danno non patrimoniale, la cui esistenza è stata comunque provata anche in via presuntiva.
Il quarto motivo, relativo all’omessa valutazione di perizie di parte, è dichiarato inammissibile, poiché la perizia stragiudiziale non ha valore di prova ma solo di indizio, e la valutazione delle CTU è rimessa al giudice di merito, incensurabile in cassazione salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, ipotesi non ricorrente. Il quinto motivo, sulla quantificazione del danno biologico, è accolto? No, viene dichiarato inammissibile? In realtà la sentenza afferma che il quinto motivo è fondato? Sì, la Corte rigetta il ricorso nel suo complesso, ma il quinto motivo viene accolto? Rileggo: la Corte afferma che il quinto motivo è fondato? No, il dispositivo è “rigetta il ricorso”. Quindi il quinto motivo è infondato. In effetti la Corte ritiene che la detrazione dell’indennizzo INAIL debba essere operata quando l’INAIL abbia in concreto già erogato l’indennizzo o quando vi sia un accertamento dell’obbligo indennitario, mentre nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente liquidato l’intero danno biologico perché non risultava provato che l’INAIL avesse erogato o dovesse erogare alcunché, non essendovi stata la costituzione dell’ente o la richiesta di indennizzo. La Corte rigetta quindi anche il quinto motivo.
Implicazioni Pratiche
- Prova del danno non patrimoniale da demansionamento: l’avvocato del lavoratore deve allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, il pregiudizio alla professionalità, all’immagine professionale e alla dignità personale, non potendo limitarsi a eccepire il mero inadempimento datoriale (art. 2103 c.c.), poiché il danno non è automatico; è necessario provare che l’assegnazione a mansioni inferiori abbia concretamente leso la considerazione del lavoratore nell’ambiente di lavoro.
- Onere probatorio sul danno patrimoniale da perdita di chance: per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita di chance di progressione di carriera, il lavoratore deve allegare e provare specificamente la perdita di effettive opportunità di guadagno, non essendo sufficiente la generica prospettazione di un danno futuro; in mancanza di tale prova, il giudice non può liquidare somme a tale titolo.
- Detrazione dell’indennizzo INAIL dal danno biologico: in caso di danno biologico da infortunio sul lavoro, la difesa del datore deve chiedere l’escussione dell’INAIL o l’acquisizione della documentazione sulla posizione assicurativa, al fine di dimostrare l’entità dell’indennizzo già corrisposto o dovuto; in mancanza di tale prova, il giudice liquida l’intero danno, non potendo operare d’ufficio uno scomputo senza elementi concreti.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.