Legittimo l’accertamento induttivo fondato su presunzioni a catena e dichiarazioni di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 18060 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il divieto di doppie presunzioni non trova fondamento nell’ordinamento: il fatto noto accertato in via presuntiva, purché grave, preciso e concordante ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Ai fini dell’onere probatorio dell’Ufficio non occorre un legame di necessità causale esclusiva tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente che quest’ultimo sia desumibile dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Le dichiarazioni di terzi costituiscono fonti di conoscenza valutabili dal giudice di merito insieme agli altri elementi indiziari, con conseguente trasferimento al contribuente dell’onere della prova contraria.
Il Fatto
Una società operante nel commercio di materiale ferroso impugnava l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2015, fondato sul disconoscimento di acquisti di rottami effettuati da fornitori risultati privi di adeguate risorse patrimoniali e operativi e che avevano disconosciuto le operazioni loro imputate. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello sulla base della mole degli elementi indiziari raccolti.
La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione delle regole sul libero convincimento e violazione del divieto di presunzioni di secondo grado. L’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla pretesa omessa pronuncia in ordine alle dichiarazioni rese da terzi ritenuti inattendibili, è infondato. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto implicito: la reiezione implicita di una tesi difensiva è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come vizio del procedimento. Nel merito, le dichiarazioni dei terzi rilevano quali fonti di conoscenza, da valutare insieme agli altri elementi presuntivi.
I motivi secondo e terzo, che denunciano motivazione apparente, sono inammissibili. Il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente di ogni allegazione delle parti: ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. La motivazione raggiunge il minimo costituzionale, la cui soglia è stata ridefinita dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012.
Il quarto motivo è inammissibile e infondato. Il principio del libero convincimento del giudice opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio processuale, ma un errore di valutazione dei fatti, censurabile nei limiti del difetto di motivazione. Nel merito, la prova a carico del contribuente non può ridursi all’esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Il quinto motivo è infondato. La Corte afferma che il principio praesumptum de praesumpto non admittitur è inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma. Il fatto noto accertato in base a una o più presunzioni può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva: ciò che conta è che ciascuna inferenza sia apprezzata secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, sì che il fatto noto attribuisca adeguata attendibilità al fatto ignorato. Nella specie, la valutazione complessiva non si esauriva nelle dichiarazioni dei terzi ma comprendeva dati oggettivamente accertati dai verificatori, dai quali si è desunta, secondo una comune regola di esperienza, l’inesistenza delle operazioni fatturate. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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