Inammissibile il ricorso avverso la revoca dell’apertura della liquidazione del patrimonio (Cass. civ. Sez. I n. 14397 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, in accoglimento del reclamo di un creditore, revoca il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio per difetto di un requisito di ammissibilità della domanda non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. Tale decreto, al pari di quello che rigetta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e non è idoneo al giudicato, non inibendo la reiterabilità della domanda. La situazione muta radicalmente solo quando il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego o sull’avvenuta omologazione, integrando in tal caso una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012. Il Tribunale aveva aperto la procedura con due decreti. Su reclamo di un creditore, il medesimo Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e ha revocato i decreti di apertura, rilevando il compimento, nei cinque anni precedenti, di plurimi atti dispositivi del patrimonio, qualificabili come atti in frode ai creditori ostativi all’accoglimento.
Avverso il decreto di revoca il debitore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quinquies l. 3/2012 con riguardo alla nozione di atti in frode ai creditori. La Cassa di previdenza dei geometri ha resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato. Il decreto del Tribunale di Lecco ha revocato l’apertura della procedura di liquidazione in accoglimento del reclamo di un creditore: si tratta di atto privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che rigetta il reclamo del debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura, trattandosi di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e non suscettibile di passaggio in giudicato, con conseguente reiterabilità della proposta. Nello stesso senso la Corte ha richiamato il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
L’indirizzo è stato poi precisato dalla Sez. I n. 30542/2024, secondo cui, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta, non si ha decisione su diritti contrapposti e difetta il connotato di decisorietà richiesto dall’art. 111 Cost.; viceversa, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego o sull’avvenuta omologazione, la situazione muta radicalmente, perché integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente al giudicato allo stato degli atti.
Su questa base la Corte ha ritenuto che neppure il provvedimento che abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione, in ragione della mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda, sia impugnabile con ricorso per cassazione. Esso non è decisorio né definitivo e non inibisce la reiterabilità della domanda. Nel caso di specie il Tribunale aveva riscontrato il difetto di un requisito di ammissibilità della domanda di accesso al procedimento, con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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