Agevolazioni enti associativi: prova dei requisiti sostanziali e democraticità (Cass. civ. Sez. V n. 18473 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti di tipo associativo possono beneficiare del trattamento agevolato previsto per le imposte dirette e per l’IVA non solo quando abbiano inserito nei propri atti costitutivi e negli statuti tutte le clausole dettagliatamente previste dalla legge, ma anche quando sia accertato, in concreto e con congrua motivazione, che la loro attività si svolga nel pieno rispetto di tali clausole. Il requisito della democraticità effettiva non è soddisfatto dalla sola presenza di clausole formali o dalla mera tenuta dei libri sociali, occorrendo una verifica sull’attendibilità dei documenti e sulla loro effettiva formazione. L’onere di provare i presupposti di fatto dell’agevolazione grava sul soggetto collettivo che la invoca, secondo i criteri dell’art. 2697 cod. civ., trattandosi di deroga alla disciplina generale di imposizione dei redditi delle persone giuridiche. Ne consegue che la sentenza che si limiti a valorizzare i dati formali, senza indagare la sostanza dell’attività associativa, è censurabile in cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento disconoscendo a un’associazione sportiva dilettantistica i benefici fiscali collegati alla disciplina degli enti associativi. L’Amministrazione rilevava la mancata consegna dei libri soci, del registro riepilogativo, delle copie fatture e della documentazione su costi e spese.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’ente, riconoscendo i requisiti per fruire delle agevolazioni. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., non preceduta da controricorso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte esclude l’ammissibilità della memoria depositata dalla contribuente. Alla parte destinataria del ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controrricorso perché privo dei requisiti essenziali degli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., è preclusa ogni attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il controrricorso all’adunanza camerale, salva la diversa posizione di chi conservi la facoltà di partecipare alla discussione orale.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato fondato. La Corte richiama il principio secondo cui il trattamento agevolato presuppone non soltanto l’inserimento delle clausole di legge negli atti costitutivi e negli statuti, ma anche l’accertamento in concreto, con congrua motivazione del giudice di merito, che l’attività associativa si svolga nel pieno rispetto delle clausole stesse, secondo la finalità antielusiva delle disposizioni richiamate.
Sul piano probatorio la Corte rileva che la disposizione dell’art. 111 TUIR, nel testo originario, costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale dettata dagli artt. 86 e 87 TUIR. Ne deriva che l’onere probatorio dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione grava sull’ente che la invoca, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ.
Nella specie la decisione impugnata si è limitata a esaminare elementi formali, quali atto costitutivo, tenuta del libro soci e dei verbali assembleari, bilancio consuntivo e iscrizione al registro nazionale CONI. La Commissione regionale ha omesso ogni verifica sull’effettiva democraticità. Inoltre, pur considerando i soli dati formali, non ha valutato l’attendibilità dei documenti: il libro soci risulta prodotto solo in data 9 marzo 2017, mentre il bilancio consuntivo 2012/13 risultava iscritto alla pagina 20 del libro dei verbali, scritturato, alla data dell’accesso, soltanto fino alla pagina 19. Il bilancio 2013/14 è stato prodotto il 26 ottobre 2017. Su tali profili il giudice di merito si è fermato a un’affermazione apodittica.
Il secondo motivo, relativo a omessa pronuncia sul requisito della democraticità, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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