Revocazione tributaria e rinuncia priva di mandato speciale (Cass. civ. Sez. V n. 32147 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 non esplica effetti nel giudizio di revocazione, poiché quest’ultimo attiene al sindacato sugli errores di una sentenza e costituisce azione autonoma ed estranea alla cognizione del rapporto sostanziale sottostante. La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, privo di mandato speciale, non è regolarmente espressa ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ. e non produce l’effetto estintivo del giudizio. Essa integra, tuttavia, una chiara manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio, che ne determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. avverso una sentenza della Corte di cassazione che aveva parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una controversia tributaria relativa a un avviso di accertamento. Il vizio dedotto consisteva in un errore di fatto consistente nel non avere la Corte rilevato la nullità della rinnovazione della notifica del ricorso erariale, con conseguente improcedibilità del ricorso o nuovo ordine di rinnovazione.
Nel corso del giudizio di revocazione la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo l’adesione alla definizione agevolata, e in subordine ha dichiarato la rinuncia al ricorso. La causa, già rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria, è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente le due richieste, entrambe respinte. Quanto alla definizione agevolata, rileva che la domanda presentata dalla società si riferiva a un diverso procedimento, pendente dinanzi alla commissione tributaria regionale, e non al giudizio di revocazione.
Il principio è di ordine generale: la Corte chiarisce che la definizione agevolata non esplica effetti nel giudizio di revocazione, poiché questo attiene al sindacato sugli errores di una sentenza e costituisce azione autonoma ed estranea alla cognizione del rapporto sostanziale sottostante. Il precedente invocato è Cass. n. 5175/2024.
Quanto alla rinuncia al ricorso, la dichiarazione risulta sottoscritta con firma elettronica qualificata dal solo difensore e non anche dal legale rappresentante della società. Il difensore non è munito di mandato speciale a tale effetto, sicché la rinuncia non può ritenersi regolarmente espressa in un atto recante la sua sola sottoscrizione, alla luce dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ..
La Corte dà tuttavia atto che la dichiarazione contiene una chiara ed esplicita manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Su tale rilievo fonda la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando Cass. n. 14656/2025, Cass. n. 30640/2024, Cass. Sez. Un. n. 5538/2023 e Cass. Sez. Un. n. 18260/2019.
Nulla è statuito sulle spese, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. La Corte esclude infine l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, prevista per il rigetto integrale, l’inammissibilità originaria e l’improcedibilità: si tratta di disposizione eccezionale e sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva, come affermato da Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022 e Cass. n. 23408/2021.
Nota della Redazione
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