Lista Falciani e presunzioni: utilizzabile la scheda cliente senza previa verifica (Cass. civ. Sez. V n. 18524 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di monitoraggio fiscale, le informazioni contenute nella c.d. lista Falciani e la scheda cliente bancaria proveniente dall’archivio informatico della banca svizzera sono utilizzabili ai fini dell’accertamento e nel processo tributario, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, anche se acquisite con modalità irrituali, salvo che la loro inutilizzabilità derivi da specifica previsione di legge o venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali. La presunzione legale relativa di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, non ha efficacia retroattiva, non potendosi attribuirle natura procedimentale né di deroga espressa all’art. 11 disp. prel. cod. civ. e all’art. 3 della legge n. 212/2000. Ove il fisco denunci anche la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la Corte può rinviare al giudice di merito il riesame dei medesimi fatti sub specie di presunzione semplice, potendo il convincimento fondarsi anche su un solo indizio, purché grave e preciso.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica della Guardia di Finanza originata dalle informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese tramite i canali di collaborazione informativa internazionale, notificava al contribuente avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Gli accertamenti traevano dalla c.d. lista Falciani, riguardante soggetti titolari di disponibilità finanziarie presso una banca svizzera, e rilevavano la cointestazione di un conto acceso presso tale istituto, con consistenze di elevato importo, omesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli avvisi. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità degli atti impositivi. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo l’inammissibilità dell’appello, l’inutilizzabilità della lista e della scheda, vizi di motivazione degli avvisi e l’illegittima applicazione retroattiva della presunzione legale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione piena del fatto processuale non esonera la parte dal rispetto delle regole di ammissibilità del ricorso, né dal principio di autosufficienza, corollario della specificità dei motivi. Il ricorrente non indica il contenuto delle controdeduzioni di primo grado né dei motivi d’appello, rendendo impossibile la verifica. In materia tributaria, peraltro, la riproposizione delle medesime censure di primo grado è sufficiente ad assolvere l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, avendo l’appello carattere devolutivo pieno.

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte richiama l’indirizzo nomofilattico inaugurato dalle ordinanze gemelle n. 8605 e 8606 del 2015, che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni della lista Falciani, e la giurisprudenza successiva. Il diritto interno consente l’ingresso di prove atipiche attraverso la categoria delle presunzioni semplici, i cui requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno valutati nel caso concreto. È legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o tutela di diritti fondamentali.

La scheda cliente è quindi utilizzabile, senza onere di preventiva verifica dell’autorità destinataria, quale elemento indiziario forte, non dovendo gli elementi di prova essere necessariamente molteplici. I giudici di merito hanno accertato che la scheda contiene dati anagrafici, indirizzo di residenza, profilo del cliente, date e oggetto dei molteplici incontri e l’elenco delle disponibilità finanziarie: molteplicità di elementi gravi, precisi e concordanti sulla riferibilità al contribuente.

Il sesto motivo è inammissibile, poiché il ricorrente censura il vizio di motivazione dell’avviso senza specificare alcunché sul vizio della sentenza impugnata. Il settimo motivo è infondato. La Corte conferma l’indirizzo secondo cui la presunzione legale relativa dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non ha efficacia retroattiva, non essendo riconducibile a natura procedimentale né a deroga espressa all’art. 11 disp. prel. cod. civ. e all’art. 3 della legge n. 212/2000. L’inciso “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge” va riferito ai soli ordinari strumenti accertativi.

La norma, inapplicabile ratione temporis agli accertamenti 2006-2007, non preclude però al fisco di provare i redditi detenuti occultamente all’estero mediante presunzioni semplici, potendo il giudice fondare il convincimento anche su un solo indizio grave e preciso. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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