Cessazione della materia del contendere e spese compensate in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18615 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma non integra il presupposto per l’applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La ratio di tale disposizione risiede nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, perché quest’ultima non è espressione di una condotta processuale abusiva. In tale ipotesi la declaratoria di inammissibilità non preclude la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, quando le parti vi abbiano espressamente consentito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di un’azienda sanitaria regionale. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 22 gennaio 2019, aveva confermato la decisione di primo grado e riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice di appello aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la natura pubblicistica dello stesso, e non aveva attribuito valenza riparatoria alla stabilizzazione intervenuta a seguito del superamento di un concorso.

Avverso tale decisione l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso. Nelle more della fissazione dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo che la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto dell’istanza congiunta depositata dalle parti e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Da ciò deriva l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza sopravvenuta di interesse, secondo un esito processuale che il Collegio dichiara espressamente in dispositivo.

La questione giuridica di maggiore interesse riguarda l’applicabilità del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte esclude che nel caso di specie sussistano le condizioni per l’applicazione del raddoppio, individuando la ratio della disposizione nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Il meccanismo sanzionatorio, osserva la Corte, si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, evenienza che nella specie si è concretizzata. A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama Cass. n. 17562/2020, che a sua volta richiama Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018.

Conseguentemente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, in conformità alla richiesta congiunta formulata dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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