Cessione di partecipazioni non riqualificabile come cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 18662 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate come cessione d’azienda. Esse, di per sé, non configurano un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario, salva l’ipotesi in cui siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda. L’imposta di registro è imposta d’atto: oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione, con conseguente irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati, in coerenza con gli artt. 20, 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 e con le sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relativo a un atto con cui i soci cedevano a terzi la totalità delle quote di una società semplice immobiliare. L’Agenzia delle entrate ha ripreso a tassazione l’operazione, ritenendo che il trasferimento delle partecipazioni celasse in realtà una cessione d’azienda e dovesse essere riqualificato in base alla reale natura dell’operazione.

I contribuenti hanno impugnato l’atto, ottenendo l’accoglimento in primo grado. La Commissione tributaria regionale Piemonte ha rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di violazione di legge; i cessionari hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso principale. L’Ufficio non sollecita una rivalutazione del fatto, vietata in sede di legittimità, ma prospetta una violazione di legge: la corretta interpretazione degli artt. 20, 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 rispetto a un trasferimento che, secondo l’Agenzia, avrebbe riguardato l’intero patrimonio immobiliare riferibile alla società semplice.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte dà continuità alla propria giurisprudenza, che ha escluso la riqualificazione in cessione d’azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie. Le operazioni articolate mediante conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote della conferitaria non integrano di per sé il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, restando salva l’ipotesi di ulteriori passaggi che rivelino la volontà di acquisire direttamente l’azienda.

Il fondamento è la natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto. Oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione. Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021, gli elementi extratestuali e gli atti collegati sono irrilevanti, salvo eccezioni, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina. La Corte richiama sul punto la Sez. V n. 25601 del 2021, nonché la Sez. V n. 33368 del 2023 e la Sez. V n. 4798 del 2024.

Il ricorso incidentale condizionato dei cessionari resta assorbito dal rigetto del principale. Quanto alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la Corte ne esclude i presupposti, trattandosi di questione di diritto non ancora definitivamente chiarita. Le spese di legittimità seguono la soccombenza dell’Ufficio e sono liquidate in favore di ogni controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *