Litisconsorzio necessario processuale nella scissione e subordinazione dei debiti (Cass. civ. Sez. III n. 2457 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione parziale di società, la responsabilità della società beneficiaria per i debiti della società scissa non soddisfatti, prevista dall’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., configura una solidarietà sussidiaria e non pura. La posizione del beneficiario è quindi in rapporto di dipendenza e subordinazione rispetto a quella della società cui il debito fa carico, poiché la responsabilità dell’uno presuppone la responsabilità dell’altro. Ne consegue che, ove il creditore agisca in giudizio nei confronti di entrambe, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. La mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società creditrice, per forniture di carburante, agisce contro due società: quella originariamente debitrice e quella costituita a seguito di una scissione parziale, cui era stato assegnato il ramo immobiliare d’azienda. I crediti si distinguono tra quelli sorti prima della scissione, per i quali la beneficiaria risponde in via solidale, e quelli successivi, riferibili alla sola società scissa.
Dopo il decreto ingiuntivo e l’opposizione, il Tribunale accerta il credito e conferma l’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. nei confronti della beneficiaria. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dei gravami e dichiarata l’inammissibilità delle domande verso la società scissa perché l’appello incidentale non le era stato notificato, non dispone l’integrazione del contraddittorio. La creditrice ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo e il secondo motivo, congiuntamente scrutinate perché connessi, e li ritiene fondati. Ribadisce l’orientamento secondo cui l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione è obbligatoria non solo nel litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nel litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia proposta verso tutti i partecipanti al giudizio di primo grado e si tratti di cause inscindibili o dipendenti.
Precisa che la solidarietà passiva di regola non dà luogo a litisconsorzio necessario, perché consente la scissione del rapporto processuale. A tale regola si deroga quando le posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione e strutturale subordinazione anche sul piano sostanziale, con una responsabilità che presuppone quella dell’altro.
Nel caso concreto la Corte qualifica la relazione tra le due società come solidarietà dipendente. L’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. subordina l’azione del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Si configura così una solidarietà non pura, ma sussidiaria, caratterizzata dal semplice beneficium ordinis. La responsabilità della beneficiaria presuppone quindi quella della società scissa.
Ha dunque errato la Corte d’appello a non ordinare l’integrazione del contraddittorio. Quanto alla cancellazione della società scissa dal registro delle imprese, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6072 del 2013: la cancellazione determina un fenomeno successorio in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione dell’attivo. Irrilevante è pure l’argomento della ragione più liquida, perché l’esame del merito deve essere preceduto dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. La nullità è rilevabile d’ufficio e non opera il limite dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., riferendosi ai soli casi di nullità pronunciabili su istanza di parte.
La Corte accoglie pertanto i primi due motivi, dichiara assorbiti i restanti, dichiara la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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