Decadenza accertamento registro dalla scrittura non registrata (Cass. civ. Sez. V n. 18664 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, quando una scrittura privata non autenticata sia soggetta a registrazione in termine fisso e non sia stata registrata, il termine quinquennale di decadenza dell’amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986. Il dies a quo si individua nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della scrittura, non nel momento della sua successiva utilizzazione. La produzione in giudizio della scrittura privata non costituisce, ai fini della decadenza, il caso d’uso previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, emesso su sua richiesta per il pagamento di una somma nei confronti di due obbligati.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado, confermando la validità dell’atto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava la carenza di motivazione dell’atto impugnato, è stato dichiarato inammissibile. La Commissione regionale non si era pronunciata sul punto, avendo accolto l’appello dell’Ufficio, e nel ricorso non risultava specificata la riproposizione in appello della relativa eccezione, né riprodotto il contenuto dell’avviso.

La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, logicamente assorbente degli ulteriori. La ricorrente contestava la violazione dell’art. 76, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, per l’intervenuta decadenza del potere dell’Ufficio di emettere l’avviso.

Il principio richiamato è quello secondo cui, per la scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza trova esclusiva disciplina nella norma citata, individuandosi il dies a quo nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione. La Corte richiama Sez. V, ordinanza n. 19015 del 06.07.2021, escludendo che la produzione in giudizio costituisca il caso d’uso rilevante ai fini della decadenza.

Nel caso concreto, la scrittura privata era stata formata il 9 aprile 2010 e l’avviso di liquidazione era stato emesso il 21 novembre 2017: circostanze pacifiche, riportate nella sentenza impugnata. La scrittura, con cui gli obbligati si impegnavano a versare alla società una somma a garanzia della restituzione di un acconto, era soggetta a registrazione in termine fisso.

Il termine decorre quindi dal momento in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta, non dalla successiva eventuale utilizzazione. L’Agenzia era pertanto decaduta dal potere di emettere l’avviso per il decorso dei cinque anni. La sentenza è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso nel merito annullando l’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *