Reiterazione abusiva a termine e danno comunitario nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25522 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi integra una fattispecie illecita che impone il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, interpretato in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia UE. La misura risarcitoria va parametrata alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, con valenza sanzionatoria e presuntiva, qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio. La successiva immissione in ruolo del lavoratore elide l’obbligo risarcitorio solo ove costituisca stabilizzazione certa e obbligatoria, derivante da misure specificamente volte a superare il precariato; non è sufficiente l’assunzione per scorrimento di graduatoria concorsuale, che opera come mera chance.
Il Fatto
La ricorrente aveva instaurato numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato con una azienda sanitaria provinciale, per una durata complessiva di circa 58 mesi. Adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti, la conversione del rapporto e la condanna dell’ente al risarcimento del danno per essere stata utilizzata per fronteggiare esigenze durevoli di manodopera.
Il Tribunale accertava l’abuso, ravvisato nel superamento del limite massimo di 36 mesi, e condannava l’azienda al pagamento di un’indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, reputando irrilevante l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice. La Corte d’Appello riformava la decisione e rigettava la domanda, escludendo la illegittima reiterazione e negando il risarcimento in ragione dell’intervenuta stabilizzazione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni strettamente connesse: la configurabilità del danno da abusiva reiterazione nel pubblico impiego e l’idoneità della successiva immissione in ruolo a sanare l’illecito. Il primo motivo è ritenuto fondato sulla scorta del consolidato indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, secondo cui la misura risarcitoria dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va letta in conformità al canone di effettività affermato dalla Corte di giustizia UE.
Ne deriva l’esclusione, siccome incongrua, del ricorso ai criteri del licenziamento illegittimo e il riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto a valenza sanzionatoria, qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio. Tale soluzione non crea disparità tra lavoratore privato e dipendente pubblico, poiché per il primo l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l’onere probatorio.
Nel caso concreto, è circostanza pacifica che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti a termine per circa 58 mesi: anche scomputando i contratti del 2011 e del 2012 per sostituzioni, il limite di 36 mesi risulta ampiamente superato. Né l’esigenza di dare attuazione a un verbale di conciliazione, né le circolari assessoriali regionali, che imponevano il divieto di copertura dei posti vacanti in attesa della riorganizzazione della rete ospedaliera, valgono a giustificare la reiterazione.
Quanto al secondo motivo, parimenti fondato, la Corte ribadisce che la successiva immissione in ruolo costituisce misura sanzionatoria idonea solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con esso. Occorre che l’assunzione sia l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, offrendo già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione; non basta che sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti.
In tal senso depone anche la giurisprudenza europea richiamata (Corte giust. UE 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18): una procedura concorsuale, ancorché riservata ai dipendenti a termine, non possiede tali caratteristiche, poiché l’abuso opera come mero antecedente remoto e l’averlo subito offre una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria (Cass. n. 14815 del 2021). La ricorrente, assunta per scorrimento di una graduatoria concorsuale, non è stata stabilizzata.
Il ricorso è dunque accolto e, decidendo nel merito, la domanda di danno comunitario è accolta nella misura quantificata dal Tribunale in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, non risultando censure sul quantum.
Nota della Redazione
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