Trasferimento e unità produttiva: nozione legale e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18872 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di unità produttiva rilevante ai fini dell’art. 2103 cod. civ. è una nozione legale, che va ricostruita non soltanto sulla base delle fonti collettive, poiché la fattispecie del trasferimento necessita di una componente organizzativa dotata di indipendenza tecnica e amministrativa tale da consentire in essa la conclusione di una frazione dell’attività produttiva aziendale. Il trasferimento non richiede motivazione, ma esige ragioni oggettive, inerenti alla più conveniente organizzazione tecnico-produttiva. Quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerne la statuizione, il ricorso che non ne censuri una è inammissibile per giudicato interno o carenza di interesse.

Il Fatto

La lavoratrice, impiegata con mansioni amministrative, era addetta al centro di assistenza fiscale di una sede periferica della società datrice. Quest’ultima l’aveva dapprima trasferita presso la sede centrale in via temporanea e, dal 1° gennaio 2019, in via definitiva, senza alcuna motivazione. La dipendente contestava l’illegittimità del provvedimento tanto per difetto di motivazione quanto per assenza delle ragioni giustificatrici, chiedendo al Tribunale la declaratoria di illegittimità e l’ordine di ripristino presso la sede originaria.

Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo che la vicenda integrasse un trasferimento in senso tecnico, sul rilievo che la sede di provenienza non fosse unità produttiva autonoma ma semplice articolazione periferica della sede centrale. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarava la nullità del trasferimento e ordinava la riassegnazione alle precedenti mansioni. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., assumendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto giustificabili solo le ragioni oggettive equivalenti a quelle del licenziamento economico, trascurando il trasferimento per incompatibilità ambientale. La Corte lo dichiara inammissibile: esso investe una sola delle autonome rationes decidendi, perché il giudice d’appello ha comunque verificato in concreto che la datrice non aveva dato adeguata prova delle ragioni addotte. Anche se fondato, il motivo non condurrebbe alla cassazione, essendo la decisione autonomamente sostenuta dall’altra ratio non censurata.

Il secondo motivo lamentava l’omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia la previsione del contratto collettivo aziendale che considera “sede unica” l’ambito provinciale, comprensivo della sede centrale e delle succursali: argomento usato dal Tribunale per escludere la configurabilità del trasferimento. Anche questo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Della questione non v’è traccia nella sentenza d’appello, e la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto, fase e termini l’avesse sollevata.

La Corte aggiunge che difetta il requisito della decisività. La nozione di unità produttiva va ricostruita non soltanto su fonti collettive: trattandosi di nozione legale, ampiamente elaborata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai giudici d’appello, questi ultimi sarebbero potuti pervenire alla stessa declaratoria di nullità anche esaminando il contratto aziendale. Inoltre la ricorrente non ha prodotto il contratto collettivo invocato, con la conseguenza che la Corte non è stata posta in grado di apprezzare il motivo.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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