Rinuncia al credito e deducibilità della perdita su crediti (Cass. civ. Sez. V n. 18869 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia a un credito vantato verso una società debitrice in conclamata situazione di illiquidità finanziaria integra una perdita su crediti deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., poiché il legislatore ha riguardo solo all’oggettività della perdita e non pone limitazioni o differenziazioni a seconda della causa della sua produzione. La circostanza che il creditore riceva in cambio, dalla medesima debitrice, un credito litigioso verso un ente pubblico non esclude la deducibilità: si tratta di un possibile beneficio economico futuro, per quanto incerto, che accresce la potenziale economicità dell’operazione rispetto a una rinuncia pura e semplice. Le valutazioni sull’antieconomicità dell’operazione sono rimesse al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità attraverso la generica invocazione dell’art. 2697 cod. civ. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, attinga il merito della valutazione istruttoria o non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti di una società, per l’anno di imposta 2012, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES, un maggior reddito di circa tre milioni e mezzo di euro. L’atto si fondava su dieci rilievi; i primi sei e l’ottavo vennero definiti con cessazione della materia del contendere.
Il rilievo n. 7 concerneva la negata deducibilità, come sopravvenienza passiva, di un credito I.V.A. vantato dalla contribuente verso una società del gruppo, poi oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo: la contribuente giustificava l’operazione con la sostanziale insolvenza della debitrice. L’Amministrazione riteneva la rinuncia antieconomica. Dopo il rigetto parziale in primo grado, la CTR della Campania accolse l’appello della contribuente. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso e ne dichiara l’inammissibilità per plurime ragioni, ciascuna idonea ex se a fondare la declaratoria. Il primo profilo attiene all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: i mezzi difettano della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fondano, omettendo la riproduzione, il riferimento alla collocazione processuale e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022, Cass. n. 21831 del 2021 e, con specifico riferimento al processo tributario, Cass. n. 777 del 2019 e Cass. n. 23575 del 2015. Il relativo onere risulta aggravato dalla cosiddetta riforma Cartabia (art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022), applicabile ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.
Sul primo motivo, la Corte rileva come la ricorrente non censuri specificamente la qualificazione operata dalla CTR — che aveva inquadrato la fattispecie come perdita su credito anziché come sopravvenienza passiva — ribadendo invece univocamente l’inquadramento in termini di sopravvenienza passiva e mancando quindi di attingere la ratio decidendi. Richiamando Cass. n. 10256 del 2013 e Cass. n. 23863 del 2017, la Corte ribadisce che la scelta di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, rilevando solo l’oggettività della stessa. La ricezione di un credito, sia pur litigioso, verso un ente pubblico configura un possibile beneficio futuro che accresce la potenziale economicità dell’operazione.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte rileva che anch’essi condividono l’inadempimento dell’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e attingono, sotto la veste della violazione di art. 109, comma 5, t.u.i.r., il merito della valutazione istruttoria, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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