Solidarietà passiva e accollo non liberatorio nel contratto di appalto (Cass. civ. Sez. II n. 21380 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento di una somma di denaro in solidarietà passiva non richiede una specifica pronuncia che ne accerti l’esistenza. La solidarietà tra coobbligati si presume in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni plurisoggettive, anche quando i titoli siano diversi, ai sensi degli art. 1292 e ss. cod. civ. e in particolare dell’art. 1294 cod. civ. Ne consegue che ogni debitore è tenuto per l’intero verso il creditore, che può percepire il credito una sola volta, senza duplicazioni. Il regime fiscale applicato dalle parti al rapporto negoziale — nella specie il reverse charge — non è dirimente per qualificarne la natura: può fornire elementi di valutazione in un contesto probatorio più ampio, ma non ha rilievo determinante.
Il Fatto
Una società creditrice aveva adito il Tribunale di Bergamo convenendo due società per il pagamento di € 90.000,00 per opere di manutenzione straordinaria eseguite su un immobile. La domanda si fondava su un rapporto di appalto con la committente e sull’accollo non liberatorio del debito da parte della seconda società. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della società che si era accollata il debito, respingendola verso la committente. La creditrice propose appello; nelle more, la cooperativa accollante fallì e il giudizio fu interrotto e riassunto. La Corte d’Appello di Brescia accolse l’impugnazione, riconoscendo il contratto di appalto con la committente e condannandola al pagamento.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di merito, pur accertato il passaggio in giudicato della pronuncia verso la cooperativa, l’avrebbe condannata al pagamento per l’intero senza disporre la solidarietà.
La Corte respinge il motivo. Il credito della creditrice è unico e corrisponde alle prestazioni rese nell’ambito del contratto di appalto; la condanna al pagamento dello stesso importo pronunciata in appello si lega alla precedente pronuncia, perché rappresenta il credito in relazione al quale era intervenuto l’accollo. La solidarietà passiva tra le due debitrici nei confronti della creditrice si presume, a prescindere da una specifica pronuncia, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni plurisoggettive anche originate da titoli diversi. Non costituisce quindi omessa pronuncia la mancata specificazione della solidarietà, tanto più che nessuna delle debitrici aveva chiesto la regolamentazione dei rapporti interni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione della disciplina IVA sul reverse charge, sostenendo che l’emissione di fatture senza addebito d’imposta e della nota di credito qualificherebbe in termini di subappalto il rapporto tra la cooperativa e la creditrice.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il regime fiscale applicato dalle parti non è dirimente per la qualificazione giuridica del rapporto: esso potrebbe fornire elementi di valutazione in un contesto probatorio più ampio, ma non può avere rilievo determinante. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 20867/2020: la censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che attribuisca maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Con il terzo motivo la ricorrente prospettava la falsa applicazione degli art. 2729 e 116 cod. proc. civ., contestando la valutazione degli indizi e delle risultanze documentali. La Corte respinge il motivo perché meramente valutativo. Richiamando ancora Cass. Sez. Un. n. 20867/2020 e Cass. n. 34786/2021, ribadisce che la violazione del prudente apprezzamento non è denunciabile quale cattivo esercizio del potere di valutazione della prova, trattandosi di sfera autonoma e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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