Retribuzione feriale europea e indennità collegate alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11760 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La verifica della potenzialità dissuasiva della mancata erogazione di tali voci costituisce accertamento in concreto riservato al giudice di merito, che deve darne ragionevole conto. La questione relativa alla quantità delle giornate o settimane di ferie coperte dalla nozione europea, non prospettata nei gradi di merito, è nuova e come tale inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società esercente servizi ferroviari e automobilistici è stata condannata dal tribunale al pagamento delle differenze retributive maturate dal 2010 al 2014 sul trattamento economico del periodo feriale, per l’inclusione di alcune indennità ordinariamente percepite dai lavoratori. La Corte d’appello ha rigettato l’appello, confermando la condanna e la distrazione delle spese.
La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo violazione delle norme costituzionali e contrattuali sul computo della retribuzione feriale e l’omesso accertamento dell’effetto dissuasivo. I lavoratori hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del motivo relativo alla misura delle settimane di ferie per la sua novità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un nucleo unitario: la determinazione della retribuzione feriale e i criteri di inclusione delle voci variabili. La Corte muove dalla giurisprudenza europea (Robinson Steele, Schultz-Hoff, Williams, To.He.) e dalla consolidata giurisprudenza interna (Cass. n. 13425 del 2019, Cass. n. 20216 del 2022, Cass. n. 37589 del 2021), ribadendo che la retribuzione feriale deve assicurare al lavoratore un introito sostanzialmente equiparabile a quello ordinario.
La Corte richiama il principio secondo cui le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Da ciò deriva l’obbligo di includere nella base di calcolo ogni importo collegato alle mansioni e allo status professionale.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondata la censura di omesso accertamento dell’effetto dissuasivo: la Corte di merito lo ha considerato ed ha affermato che la concreta fruizione delle ferie non basta ad escluderlo, dovendo esso essere valutato sotto il profilo retributivo. Trattasi di valutazione in concreto appartenente al giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della propria scelta.
I motivi dal secondo al sesto, affrontati unitariamente per connessione, sono rigettati alla luce dell’indirizzo consolidato sulla nozione di retribuzione feriale, richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. La Corte di merito ha correttamente verificato ex ante la potenzialità dissuasiva, ha accertato la continuatività dell’erogazione delle indennità e la loro incidenza non residuale sul trattamento mensile.
Il settimo motivo, relativo all’entità del periodo feriale cui applicare il criterio europeo, è dichiarato inammissibile per novità: la questione non era stata trattata nel merito e involge fatti o temi di contestazione nuovi, non rilevabili d’ufficio. La Corte richiama sul punto la sentenza n. 20216 del 2022, secondo cui i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono in una materia non regolata dal diritto dell’Unione e rimessa alle parti collettive. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, con distrazione a favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.
Nota della Redazione
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