Querela di falso e riempimento abusivo del biancosegno: sufficienza degli indizi (Cass. civ. Sez. II n. 18958 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di querela di falso avverso una dichiarazione di remissione del debito asseritamente formata mediante l’abusivo riempimento di un foglio sottoscritto in bianco, il proponente può assolvere l’onere probatorio anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c. La norma richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti, secondo un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit, non essendo necessaria la dimostrazione dell’unica conseguenza possibile del fatto noto. La denuncia della violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni prive dei requisiti di legge, e non quando la critica si sostanzi nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di un’inferenza probabilistica alternativa.
Il Fatto
Una creditrice aveva concesso prestiti a due coniugi, ottenendo a garanzia l’emissione di assegni bancari postdatati e, per uno dei finanziamenti, l’iscrizione di ipoteca volontaria. Ottenuti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, i debitori si opponevano deducendo che la creditrice aveva rimesso i debiti con una dichiarazione spontanea sottoscritta in data 15 maggio 2012. La creditrice spiegava querela incidentale di falso, sostenendo di aver firmato un foglio in bianco per consentire alla controparte la gestione dei propri immobili e che quel foglio era stato abusivamente riempito.
Il Tribunale rigettava la querela e revocava i decreti ingiuntivi. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva la querela, accertava la falsità della dichiarazione, ordinava la cancellazione del documento e confermava i provvedimenti monitori. I debitori ricorrevano per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione civile respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla prova presuntiva, la Corte ribadisce che l’art. 2729 c.c. impone presunzioni gravi, precise e concordanti: la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza alla convergenza dei plurimi indizi. Il procedimento logico si articola in due momenti, l’analisi dei singoli elementi e la loro valutazione complessiva, secondo la regola della convergenza del molteplice, che esclude l’analisi atomistica.
La sentenza impugnata ha valorizzato molteplici indizi convergenti: la ricezione del documento direttamente dalle mani della creditrice; l’incompatibilità del documento, redatto a mezzo computer con impaginazione e linguaggio tecnico-giuridico, con l’inesperienza informatica dell’ultraottantenne; il mancato incasso degli assegni su preghiera dei debitori; la mancata riconsegna dei titoli e la omessa cancellazione dell’ipoteca; l’inclusione nella remissione di un credito non oggetto della pretesa monitoria; la sproporzione tra le attività svolte e l’importo rimesso.
La Corte ribadisce che per la validità della presunzione non occorre che il fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente che ne sia desumibile univocamente alla stregua di un giudizio di probabilità. La doglianza dei ricorrenti mira in realtà a una alternativa ricostruzione probabilistica, non deducibile in sede di legittimità, bastando che l’inferenza abbia dignità e coerenza logica.
Sugli altri motivi la Corte conferma la non contestazione tardiva dei fatti, regolata dalle preclusioni dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.; la gratuità delle attività svolte dal debitore, riconducibili a sentimento di gratitudine, con superamento della presunzione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c.; la promessa di pagamento contenuta negli assegni, che esonera il prenditore dalla prova del rapporto fondamentale; l’applicazione degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., con divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo; la legittimità della condanna solidale alle spese ex art. 97 c.p.c., nonostante la diversità degli importi, per la comunanza di interessi; la mancata ammissione delle prove, non decisive.
Nota della Redazione
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