Interpretazione dell’atto amministrativo non normativo riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. I n. 9229 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della pubblica amministrazione, è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l’interpretazione dei contratti. Essa si traduce in un’indagine di fatto censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Ai fini del sindacato di legittimità non è necessario che l’interpretazione accolta sia l’unica possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili. La censura che si risolva nella mera contrapposizione di una differente interpretazione è pertanto inammissibile. L’omesso esame di una questione interpretativa non integra, di per sé, il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non costituendo «fatto decisivo» del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale adito, con decreto, ingiungeva a una Regione di pagare alla ricorrente una somma di denaro, oltre interessi e spese, quale saldo del contributo liquidato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in favore della medesima istante per i danni sofferti a seguito degli eventi alluvionali di fine gennaio 2003. La Regione proponeva opposizione; il tribunale la rigettava. La Regione proponeva appello e la corte distrettuale accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione e compensava integralmente le spese del doppio grado.
La corte territoriale riteneva che, nel quadro delle previsioni dell’ordinanza presidenziale, il commissario delegato aveva fissato nella misura del 35% l’acconto dell’importo ammesso a contributo e liquidabile agli aventi diritto; che il termine «acconto» non era indicativo del diritto a conseguire il saldo; che questo sarebbe potuto maturare solo all’esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione delle regole ermeneutiche e omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, evidentemente connessi, sono esaminati contestualmente. Essi veicolano una quaestio ermeneutica, seppure con riferimento ad atti amministrativi. Vengono in rilievo gli insegnamenti di questa Corte in materia: l’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della pubblica amministrazione, è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l’interpretazione dei contratti (cfr. Cass. sez. un. n. 20181 del 2019; Cass. sez. lav. n. 17367 del 2010).
L’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi del novello art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. n. 10745 del 2022).
Né la censura ex n. 3 né quella ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziandosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili: quando di una clausola sono possibili più letture, alla parte che ne aveva proposto una poi disattesa non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).
Nel solco di tali indicazioni, l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è immune da anomalie suscettibili di acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8053 del 2014). La corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato l’iter argomentativo della propria decisione, escludendo il paradigma della motivazione apparente (cfr. Cass. n. 16672 del 2006). L’interpretazione recepita è inoltre ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, non divergendo da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.
Le censure della ricorrente si risolvono nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della contrapposta interpretazione, e quindi in una critica del risultato ermeneutico. Si è altresì assunto che l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo «fatto decisivo», non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. ord. n. 20718 del 2018; Cass. n. 5795 del 2017). Da ultimo, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. Cass. ord. n. 27415 del 2018; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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