PREU su apparecchi senza nulla osta dovuto dall’inizio anno salvo prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 18990 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, in caso di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269/2003, l’imposta, avente base annuale, è calcolata dall’inizio dell’anno solare di riferimento salvo che il soggetto obbligato non dimostri che l’installazione è avvenuta in un momento successivo. La responsabilità per le somme dovute è segnata dall’installazione degli apparecchi e non dal possesso degli stessi; l’obbligato principale è l’installatore, mentre il possessore dei locali risponde in solido. Il richiamo ai principi civilistici in tema di possesso, e segnatamente all’art. 1143 cod. civ., è quindi fuori luogo. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1996, introdotto dalla legge n. 130/2022, non incide sulle presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a un contribuente, titolare di un esercizio, un avviso di accertamento per l’anno 2008 relativo al PREU, determinato forfettariamente ai sensi dell’art. 39-quater d.l. n. 269/2003. La pretesa riguardava cinque apparecchi da intrattenimento rinvenuti nell’esercizio, privi di qualsiasi titolo autorizzativo e ritenuti giochi d’azzardo (videopoker).

La Commissione tributaria provinciale di Palermo respingeva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva invece l’appello, ritenendo che spettasse all’Amministrazione provare il possesso degli apparecchi sin dal 1° gennaio 2008, a fronte di un sequestro eseguito soltanto il 13 dicembre 2008; a sostegno richiamava l’art. 1143 cod. civ., secondo cui il possesso attuale non fa presumere quello anteriore. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, introduce il PREU sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., prevedendo che il prelievo sia assolto con riferimento a ciascun anno solare mediante versamenti periodici e un versamento annuale a saldo.

Il successivo art. 39-quater, introdotto dall’art. 1, comma 84, legge n. 296/2006, stabilisce al comma 2 che il prelievo è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi privi del nulla osta di cui all’art. 38, comma 5, legge n. 388/2000. Per tali apparecchi il prelievo è dovuto dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione, mentre è responsabile in solido il possessore dei locali. Il comma 3 disciplina l’accertamento mediante lettura dei dati memorizzati e, in presenza di dati non memorizzati, illeggibili o alterati, la determinazione induttiva sulla base dell’importo forfetario giornaliero.

Secondo la Corte, poiché il PREU ha base annuale e l’accertamento è avvenuto in via induttiva, la responsabilità è segnata dall’installazione degli apparecchi. Ne deriva una presunzione di installazione dall’inizio dell’anno solare, superabile solo con la prova che l’installazione è avvenuta in un momento successivo (nel senso dell’individuazione dell’installatore quale obbligato principale, Cass. n. 14535 del 2019). Anche per il possessore dei locali, coobbligato solidale, la prova liberatoria ha come riferimento l’installazione, che non coincide necessariamente con il possesso. Il richiamo della CTR ai principi civilistici sul possesso è pertanto fuori luogo.

La Corte precisa infine che non incide il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1996, introdotto dall’art. 6, legge n. 130/2022: il secondo periodo, richiedendo che la fondatezza della prova sia valutata in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, salvaguarda le presunzioni legali, la cui persistenza non contrasta con le disposizioni sull’onere della prova (sul punto Cass. n. 2746 del 2024). Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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