Interpretazione della sentenza e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11555 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del provvedimento giurisdizionale non è disciplinata da una disposizione positiva e segue regole sue proprie. Essa attinge ai canoni dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 e 1371 cod. civ., ma trova la propria diretta ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure informano quelle norme. Il principio cardine resta l’interpretazione letterale desunta dal senso complessivo delle parole, integrata dai precetti dell’interpretazione complessiva e unitaria del testo. Ne consegue che la parte che, invece di censurare la violazione delle regole di ermeneutica della sentenza, contrapponga una propria diversa ricostruzione della portata del giudicato, propone una censura inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un dirigente in pensione di una banca agiva per ottenere l’incremento dell’assegno perequativo, da distribuire su tredici mensilità, sostenendo che un precedente giudicato andasse interpretato nel senso di assicurargli nel tempo un trattamento pari all’80 per cento dello stipendio base del dirigente di pari grado in servizio al 31 dicembre 1996.
Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, escludendo che dal giudicato invocato potesse evincersi quella lettura e ritenendo invece che esso avesse cristallizzato l’assegno in un importo fisso, suscettibile di aumento solo per effetto della perequazione automatica. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui la banca ha opposto controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apodittica ed apparente, ma il percorso argomentativo della Corte territoriale consente di cogliere il fondamento della decisione e non presenta quelle lacune insanabili che sole rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il richiamo è ai precedenti delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 8053 e n. 8054 del 2014.
La doglianza, osserva la Corte, si risolve in una critica all’interpretazione del giudicato, che costituisce lo snodo centrale del thema decidendum, e mira a sollecitare un riesame del merito, come tale non consentito in sede di legittimità.
Il Collegio ricostruisce quindi i criteri di ermeneutica della sentenza. Il tema, privo di disciplina positiva, è stato già affrontato rilevando che, mentre per il dispositivo del provvedimento giudiziale è opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge dall’art. 12 preleggi, la sentenza costituisce anche un documento, per il quale valgono i canoni degli artt. 1362 ss. cod. civ. I diversi approdi giurisprudenziali — ora orientati ai criteri dell’interpretazione della legge, ora a quelli degli atti negoziali — finiscono per assomigliarsi, poiché il principio cardine resta l’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unita ai precetti dell’interpretazione complessiva e unitaria del testo.
Alcune regole dell’interpretazione negoziale — il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente — sono però inadeguate a fungere da parametro per la sentenza. L’interpretazione del testo giurisdizionale segue dunque regole proprie, che trovano la loro essenziale e diretta ispirazione nei canoni della logica formale generale.
Poiché la parte ricorrente non ha censurato la violazione di tali regole ma si è limitata a contrapporre una diversa ricostruzione del giudicato, il motivo è inammissibile. Segue la condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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