Derivati di copertura e interessi passivi deducibili solo nei limiti del ROL (Cass. civ. Sez. V n. 497 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, i componenti negativi derivanti dalla chiusura anticipata di contratti derivati stipulati con finalità di copertura di mutui produttivi di interessi sono attratti, ai fini fiscali, alla medesima disciplina dei componenti oggetto di copertura, in applicazione del principio di valutazione simmetrica di cui all’art. 112, commi 4 e 5, del TUIR. Ne consegue che le relative sopravvenienze passive devono essere dedotte secondo le regole dell’art. 96 del TUIR, e dunque nei limiti degli interessi attivi e del 30 per cento del risultato operativo lordo, e non integralmente ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Il richiamo all’art. 112, comma 5, del TUIR non opera sul solo piano dell’imputazione temporale, ma regola l’intero trattamento fiscale del componente. La questione attiene all’interpretazione della norma applicabile e resta estranea al tema dell’onere della prova, con la conseguenza che non è invocabile la presunzione di veridicità delle risultanze di revisione contabile.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle costruzioni edili, in liquidazione, riceveva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010. L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, da un lato, la deduzione di interessi passivi corrisposti su mutui fondiari, ritenuti non capitalizzabili per difetto di prova dell’attività di costruzione connessa; dall’altro, la deduzione di una sopravvenienza passiva conseguente alla chiusura anticipata di contratti derivati, importo eccedente i limiti di deducibilità.
La CTP di Padova accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità integrale degli interessi sui mutui e rigettando le censure sul secondo recupero. La CTR del Veneto confermava la decisione, rigettando l’appello principale della contribuente e quello incidentale dell’Amministrazione. La società proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sull’onere della prova, per ragioni di pregiudizialità logica. La contribuente sosteneva che la relazione del collegio sindacale, avendo confermato la correttezza dell’operato degli amministratori, godesse di una presunzione di veridicità superabile solo con prova contraria documentale.
Il richiamo è giudicato non conferente. La Corte chiarisce che non si verte in materia di fatti economici attestati dalla revisione e tradotti in poste di bilancio, ma di interpretazione della disciplina normativa applicabile al regime di deducibilità delle sopravvenienze passive da derivati. La questione è dunque estranea al tema probatorio e la censura è infondata.
Passando al primo profilo, la Corte ricorda che non è in contestazione la finalità di copertura dei derivati né l’inerenza dei costi all’attività d’impresa. Il riflesso fiscale della relazione di copertura è disciplinato dall’art. 112, comma 4, del TUIR, che enuncia il principio della valutazione simmetrica: i componenti del derivato concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti delle attività o passività coperte.
Il comma 5 dell’art. 112 del TUIR precisa che, per le operazioni di copertura di rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti concorrono a formare il reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi. In dichiarazione, pertanto, è il criterio di valutazione del derivato a essere attratto alla disciplina fiscale prevista per le componenti oggetto di copertura.
Ne derivano le regole dell’art. 96 del TUIR, nella versione vigente ratione temporis, in materia di deducibilità degli interessi passivi: deducibilità nei limiti degli interessi attivi, con eccedenza deducibile entro il 30 per cento del risultato operativo lordo. È quindi non pertinente la tesi della ricorrente, che isolando il quinto comma dell’art. 112 limitava il richiamo alla sola imputazione temporale e non alla regolamentazione complessiva degli oneri. La Corte ribadisce infine, richiamando un proprio precedente, che non è consentito al contribuente scegliere l’esercizio di competenza di un costo, neppure per bilanciare componenti attivi e passivi e in assenza di danno per l’erario.
Il motivo di ricorso incidentale dell’Amministrazione, che contestava il riconoscimento della deducibilità integrale degli interessi sui mutui fondiari, è dichiarato inammissibile, in quanto attiene a profili meritali e alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Commissione regionale. I ricorsi principale e incidentale sono quindi rigettati e le spese del giudizio di legittimità compensate.
Nota della Redazione
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