Assegni postdatati a garanzia e promessa di pagamento con inversione dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 19186 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli assegni bancari postdatati rilasciati a garanzia di una posizione debitoria, ove il sottostante patto di garanzia sia nullo, conservano la natura di promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del promittente sull’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto obbligatorio sottostante. L’accertata presenza del patto di garanzia fa presumere l’esistenza di un valido rapporto obbligatorio sottostante e non è consentito dedurre dalla nullità del patto di garanzia l’invalidità del rapporto garantito. Nel giudizio di legittimità non è ammissibile la censura che si risolva in una rivalutazione degli esiti probatori, spettando al giudice del merito la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a fondare la decisione.

Il Fatto

Una società aveva stipulato con altra società un contratto di vendita in esclusiva di prodotti a marchio e un separato contratto di produzione. Vantava nei confronti della controparte crediti per complessivi € 920.531,30 oltre interessi. A garanzia della predetta situazione debitoria, un socio della debitrice aveva rilasciato assegni bancari per la somma complessiva di € 316.874,62.

Non avendo il socio onorato i pagamenti, la società creditrice aveva proposto ricorso monitorio. Il socio si era opposto al decreto ingiuntivo e il Tribunale di Brescia aveva accolto l’opposizione. La Corte di Appello di Brescia, in riforma, aveva accolto il gravame della società. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; la società ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla nullità della sentenza per essere stata rilevata d’ufficio una questione di puro diritto senza previa segnalazione alle parti. La censura è infondata: l’omessa segnalazione della c.d. terza via non genera la nullità della sentenza, ma al più un error iuris in iudicando o un error in iudicando de iure procedendi, deducibile in sede di legittimità solo se in concreto consumato, salva la prova che sia stato irrimediabilmente vulnerato il valore del contraddittorio, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 20935/2009, Cass. n. 8936/2013 e Cass. n. 2984/2016.

Superate le censure sul preteso mutamento d’ufficio del titolo della pretesa — la Corte esclude che la domanda sia mutata, essendo la natura e le finalità degli assegni oggetto del giudizio sin dall’opposizione — il nucleo della decisione riguarda la qualificazione dei titoli. La Corte di merito non ha operato alcuna conversione automatica del negozio nullo ex art. 1424 cod. civ., ma si è limitata ad applicare alla fattispecie la disciplina dell’art. 1988 cod. civ. per le ipotesi di contrarietà alle norme imperative degli artt. 1 e 2 r.d. n. 1736/1933.

Il punto centrale attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il ricorrente sosteneva che, dichiarata nulla la garanzia, sarebbe spettato al creditore provare il diverso rapporto giustificativo della promessa. La Corte respinge l’impostazione: la presenza del patto di garanzia fa soltanto presumere, all’inverso, l’esistenza di un valido rapporto obbligatorio sottostante, rendendo il debitore onerato della prova contraria. Tale prova non può consistere nella deduzione logica, non corretta, dall’invalidità del patto di garanzia all’invalidità del rapporto garantito. I motivi quarto e quinto sono pertanto dichiarati inammissibili.

Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla decadenza della garanzia ex art. 1957 cod. civ., la censura muove dalla qualificazione degli assegni come fideiussione. La Corte rileva che la ricostruzione dei titoli come promessa di pagamento, di natura meramente ricognitiva e con il solo effetto dell’inversione della prova, esclude implicitamente la configurabilità della fideiussione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente anche nel merito. Anche la censura sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per carenza di specificità, avendo il giudice di merito valutato i fatti considerati omessi in correlazione agli altri esiti probatori.

Da ultimo, la doglianza sulla prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. tende a una rivalutazione degli esiti istruttori e non è ammissibile in sede di legittimità. Il loro apprezzamento è riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta insindacabile di quelle ritenute più idonee a fondare la decisione, secondo Cass. n. 16467/2017, Cass. n. 11511/2014, Cass. n. 13485/2014 e Cass. n. 16499/2009. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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