Accertamento induttivo puro per omessa esibizione delle scritture contabili (Cass. civ. Sez. V n. 30982 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di mancata esibizione della documentazione contabile, l’amministrazione finanziaria è legittimata a determinare il reddito con il metodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) e c), del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio che procede in via induttiva deve soltanto motivare in ordine ai presupposti che consentono il ricorso a tale metodo, emergendo la legittimità presuntiva del calcolo in rettifica dalla stessa constatazione dell’assenza delle scritture. Resta a carico del contribuente la prova della regolarità delle scritturazioni, non essendo necessario che l’amministrazione offra la prova della maggior pretesa tributaria, la cui fondatezza sostanziale va verificata nel processo di opposizione all’avviso.
Il Fatto
Il contribuente impugnava tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, preceduti da un P.V.C. della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle Entrate riteneva che egli avesse esercitato attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, mediante la gestione di una cantina durante una sagra paesana, in totale evasione di imposta. Il reddito imponibile veniva determinato in via induttiva, deducendo i costi nella misura del 30% dei ricavi, desunti dal prezzo di ogni pasto indicato dal contribuente e dal numero medio di clienti rilevato dai militari in occasione degli accessi.
La C.T.P. di Viterbo accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi, ritenendo gli elementi privi di gravità, precisione e concordanza e credibile che la titolarità della festa fosse in capo alla Pro Loco. La C.T.R. del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava l’originario ricorso. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che l’assenza di documentazione contabile non poteva fondare l’imputazione dell’attività al contribuente, in quanto la stessa era riferibile alla Pro Loco.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione ovvero non abbia esibito la documentazione contabile, l’amministrazione è legittimata a determinare il reddito con il metodo induttivo puro, come si ricava dall’art. 39, comma 2, lett. a) e c), del d.P.R. n. 600/1973. La Sez. V ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’art. 39, comma 2, lett. c), consente l’accertamento induttivo quando dal verbale di ispezione risulti che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione le scritture contabili previste dall’art. 14 del medesimo d.P.R. In tal caso l’Ufficio deve soltanto motivare i presupposti del metodo induttivo, mentre la fondatezza sostanziale della pretesa va verificata nel processo di opposizione (richiamate Cass. n. 11222/1995 e Cass. n. 19191/2019).
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 471/1997, lamentando che la C.T.R. avesse omesso di individuare il soggetto cui imputare l’attività, non valutando la documentazione prodotta in primo grado.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico i documenti che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare. Dalla sentenza di appello emerge, all’opposto, che la C.T.P. aveva ritenuto meramente credibile l’imputabilità alla Pro Loco, senza richiamare alcuna documentazione, e che la stessa sentenza dà atto della mancata produzione documentale a sostegno dell’assunto. La C.T.R. aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR, per il difetto di occasionalità dell’attività e per la mancata redazione del rendiconto dimostrativo delle entrate e delle spese.
Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con nulla per le spese. La Corte ha dato atto, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.