Rimborso spese legali al dirigente: no all’analogia con il mandato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19195 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico al rimborso delle spese legali sostenute per procedimenti che lo hanno coinvolto in ragione dell’ufficio trova la propria fonte esclusiva nelle norme speciali che lo prevedono. L’art. 1720, comma 2, cod. civ., espressione del generale principio di indennità del mandatario, non è invocabile neppure in via analogica per estendere il beneficio a fattispecie che le norme positive espressamente escludono. La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che ammetteva il rimborso per il coinvolgimento nella sola fase istruttoria determina l’esclusione del rimborso stesso. L’art. 67 d.P.R. n. 268/1987, nel riferirsi ai soli procedimenti di responsabilità civile e penale, non consente l’estensione ai giudizi di responsabilità contabile. Resta esclusa la configurabilità di un nesso di diretta derivazione causale tra ufficio e spesa quando la difesa sia stata sostenuta in virtù di una mera occasionalità con l’ufficio medesimo.
Il Fatto
Un dirigente pubblico, alle dipendenze di una provincia autonoma con funzioni di direzione di una ripartizione amministrativa, veniva coinvolto in tre procedimenti innanzi alla Corte dei conti: i primi due conclusi con archiviazione dell’istruttoria, il terzo definito con sentenza di proscioglimento e compensazione delle spese. L’Amministrazione avviava una procedura recuperatoria di indebito oggettivo in riferimento alle spese legali che aveva anticipato.
Il dirigente adiva il giudice del lavoro per ottenere la declaratoria di illegittimità di tale procedura, invocando l’art. 67 d.P.R. n. 268/1987 e l’art. 1720, comma 2, cod. civ.. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione. Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; resiste la Provincia con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono trattati congiuntamente, perché tutti volti a contestare le distinte ragioni con cui il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 1720, comma 2, cod. civ.. Il ricorrente sostiene che il diritto al rimborso trovi fonte nel rapporto di lavoro e costituisca espressione del principio generale di indennità del mandatario, idoneo a superare i limiti posti dalle norme speciali.
La Corte ritiene i motivi infondati. Il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la norma invocata, quale regola di principio e dunque sostanzialmente in via analogica, non possa prevalere sulle norme positive dettate per la specifica fattispecie, che al contrario escludono il diritto al rimborso.
Quanto alla legge provinciale n. 1/2011, l’art. 12 ammetteva il rimborso per il coinvolgimento del dipendente nella sola fase istruttoria, poi definita con archiviazione; tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 19/2014 del Giudice delle leggi. Da ciò deriva l’esclusione del rimborso per i procedimenti definiti con archiviazione.
Quanto all’art. 67 d.P.R. n. 268/1987, la sua formulazione è tale da non consentire l’estensione del beneficio, espressamente previsto per i soli procedimenti di responsabilità civile e penale, ai procedimenti di responsabilità contabile. Il giudice di merito ha inoltre escluso che le spese di difesa siano state sostenute a causa dell’ufficio, ravvisando una mera occasionalità con l’ufficio medesimo, con conseguente venir meno del nesso di derivazione causale.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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