Bookmaker estero privo di concessione unico obbligato d’imposta sulle scommesse (Cass. civ. Sez. V n. 19265 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle annualità d’imposta anteriori al 2011, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha escluso la ricevitoria operante per conto di bookmaker privi di concessione dal novero dei soggetti passivi, l’imposta unica su concorsi e scommesse è dovuta dal solo bookmaker, con o senza concessione. La solidarietà che avvince allibratore e ricevitore è di diritto speciale e per conseguenza paritetica, non dipendente: il venir meno della responsabilità della ricevitoria non travolge quella del bookmaker. Il presupposto impositivo è la prestazione del servizio di gioco, con conseguente rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività in Italia. Per i tributi non armonizzati non sussiste alcun obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
Due società bookmaker con sede all’estero, prive di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, impugnavano un avviso di accertamento relativo al mancato assolvimento dell’imposta unica su concorsi e pronostici, oltre sanzioni e interessi, per operazioni svolte nell’anno 2007. Le società erano state indicate come coobbligate solidali del gestore di una ricevitoria di scommesse ubicata in Italia.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado e ritenendo il centro di trasmissione dati assimilabile alla gestione per conto terzi. Le contribuenti ricorrevano per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama per relationem il consolidato orientamento formatosi su controversie analoghe, anche tra le medesime parti, e ricostruisce il presupposto del tributo. Il prelievo non colpisce la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco: lo Stato ha interesse fiscale ed extrafiscale a che le attività di gioco svolte sul proprio territorio siano soggette al proprio ordinamento.
Il quadro normativo si fonda sull’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, che individua quali soggetti passivi coloro che gestiscono concorsi e scommesse, e sull’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, che ha qualificato soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi ubicati all’estero, prevedendo la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione: in quel periodo l’entità delle commissioni si era già cristallizzata e la traslazione del carico tributario risultava impossibile. Per i rapporti successivi al 2011, invece, la norma interpretativa costituisce parametro per rimodulare le commissioni.
Da tale assetto deriva che, per il periodo d’imposta 2007, l’obbligazione del bookmaker privo di concessione non può qualificarsi come dipendente: si tratta di rapporti obbligatori autonomi, avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica. La pronuncia di incostituzionalità ha inciso solo sulla responsabilità della ricevitoria, non su quella del bookmaker, che resta unico obbligato.
Sul versante unionale, la Corte esclude frizioni con l’art. 56 TFUE, richiamando la giurisprudenza della CGUE secondo cui la normativa nazionale può assoggettare a imposta i centri di trasmissione dati e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, il tributo non è armonizzato e, secondo le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, spettando il diritto di difesa solo ai contribuenti raggiunti da accessi o verifiche in loco.
Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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