Confessione complessa, la contestazione delle dichiarazioni aggiunte deve essere espressa (Cass. civ. Sez. I n. 8768 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell’art. 2734 cod. civ., la contestazione della controparte — che impedisce alle dichiarazioni di fare piena prova nella loro integrità e consente al giudice di apprezzarle liberamente — deve essere manifestata in modo espresso. Essa non può risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di accoglimento di una domanda incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte. Nell’attuale processo di cognizione ordinaria la conferma delle conclusioni rassegnate in citazione esprime solo la volontà di non rinunciare alla domanda, non una condotta processuale di contrasto. La revocatoria fallimentare proposta ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. non si fonda sulla mera fuoriuscita del bene, ma richiede il requisito della sproporzione, che integra l’eventus damni e deve essere dimostrato dal fallimento.

Il Fatto

Il fallimento di una s.a.s. convenne in giudizio la moglie e la figlia del socio accomandatario fallito, oltre agli istituti di credito, chiedendo la declaratoria di inefficacia di una cessione d’azienda stipulata dal socio e di una serie di atti traslativi immobiliari compiuti in sede di separazione consensuale e poi proseguiti con successivi atti di compravendita, con le relative ipoteche iscritte a garanzia dei mutui erogati alla figlia.

Il Tribunale accolse le domande. La Corte di appello riformò parzialmente la decisione, riducendo il controvalore dell’azienda, rigettando le domande di revocatoria relative all’abitazione familiare per mancanza di eventus damni e confermando invece la revocatoria fallimentare per sproporzione del trasferimento dei fondi commerciali e la revocatoria ordinaria del successivo trasferimento alla figlia. Ricorrono per cassazione il fallimento e, con ricorso incidentale, le due donne.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile in entrambi i motivi. Il primo, che denuncia la violazione dell’art. 41 TUB e delle norme sull’esecuzione, è eccentrico rispetto alla ratio della sentenza, incentrata non sulla legittimazione passiva del fallimento all’azione esecutiva ma sull’accertamento della mancanza di un pregiudizio economico derivato alla massa.

Il secondo motivo invoca il principio delle Sezioni Unite n. 7028/2006, secondo cui il danno da vendita di beni del fallito è in re ipsa anche quando il ricavato abbia soddisfatto un creditore ipotecario. La Corte lo ritiene inammissibile perché quel principio riguarda fattispecie disciplinate dall’art. 67, secondo comma, l. fall. e non è applicabile alle azioni promosse ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, e dell’art. 66 l. fall. In quest’ultimo caso il danno non discende dalla sola fuoriuscita del bene, ma richiede la sproporzione, da dimostrare da parte del fallimento e da inglobare nel concetto di eventus damni.

Il ricorso incidentale si apre con una questione di diritto processuale. Nel rigettare gli appelli, la corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione della confessione complessa potesse essere anche implicita, desumibile dalla conferma delle conclusioni di citazione, richiamando un risalente precedente del 1978. Il Collegio non condivide tale impostazione.

La Corte rileva che nell’attuale processo di cognizione l’udienza di precisazione delle conclusioni è sostanzialmente superflua, poiché la parte non può più modificare la domanda né chiedere nuovi mezzi di prova. La conferma delle conclusioni va quindi letta come semplice volontà di non rinunciare alla domanda, non come implicita contestazione dei fatti sfavorevoli dichiarati dalla controparte. È la stessa lettera dell’art. 2734 cod. civ. a imporre una contestazione esplicita e diretta, avente contenuto oppositivo rispetto alle dichiarazioni aggiunte. Ne segue l’enunciazione del principio di diritto sopra riportato.

Accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e del terzo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili; le spese tra fallimento e l’altra ricorrente incidentale sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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