Imposta unica scommesse: CTD e bookmaker estero tenuti in solido (Cass. civ. Sez. V n. 19284 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sussistono sia nei confronti del titolare della ricevitoria o del centro trasmissione dati, sia nei confronti del bookmaker estero privo di concessione, tra loro legati da un rapporto di solidarietà paritetica. Il presupposto territoriale è integrato per tutte le scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore, senza che ciò determini restrizioni discriminatorie o violazioni della libertà di prestazione dei servizi. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 non ha escluso dall’imposta le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011, né sussiste obiettiva incertezza normativa per le annualità dal 2011 in poi.
Il Fatto
Una società di raccolta scommesse, titolare di un centro trasmissione dati (CTD), operava per conto di un bookmaker con sede in Austria. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2011.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3963/03/19 depositata il 01.07.2019. Avverso tale pronuncia la società contribuente e il socio accomandatario in proprio proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione pregiudiziale di natura processuale. Il ricorso proposto dal socio accomandatario in proprio è inammissibile per carenza di legittimazione attiva: la sentenza impugnata ha accertato che solo la società aveva impugnato l’avviso di accertamento in primo e in secondo grado, sicché il socio, non essendo stato parte nei giudizi di merito, non può ricorrere in cassazione.
Un’ulteriore questione pregiudiziale riguarda un’istanza di sospensione depositata dal difensore in vista di una definizione agevolata. L’istanza risulta però proposta per conto di una società diversa da quella parte del giudizio, e viene pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. La società deduceva la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 e dalla Corte cost. n. 27 del 2018, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale dovesse riguardare anche i tributi dell’anno 2011 e che il CTD non fosse soggetto passivo dell’imposta.
La Corte richiama il consolidato orientamento inaugurato dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 e confermato da numerose successive pronunce, nonché dalla più recente Cass. n. 6761 del 2023. Da tale percorso emerge che i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sussistono sia per il titolare della ricevitoria sia per il bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica. I presupposti territoriali sono integrati perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.
La Corte ribadisce inoltre che l’imposta non ha natura sanzionatoria né armonizzata, non contrasta con la direttiva n. 2006/112/CE e non genera doppia imposizione. Poiché la Commissione tributaria regionale ha puntualmente rispettato tali principi, i motivi di ricorso della società sono infondati e vengono rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti alle spese e la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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