Giudicato esterno sulla nullità della convenzione di esenzione TARSU (Cass. civ. Sez. V n. 22124 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, che costituisca la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel giudizio successivo, ancorché questo abbia finalità diverse. Tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata e non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, ove l’accertamento concerna gli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a una pluralità di periodi, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria. Ne consegue che la definitiva declaratoria di nullità della convenzione posta a fondamento dell’esenzione si impone, con forza di giudicato esterno, anche per le annualità successive oggetto di diverso giudizio.

Il Fatto

La società contribuente impugnava gli avvisi con cui il Comune aveva intimato il pagamento della TARSU per le annualità 2009 e 2010, relative a un centro commerciale, invocando l’esenzione derivante da una convenzione intercorsa tra le parti nel 1997. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo la convenzione affetta da nullità per violazione di norma imperativa. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riconosceva l’esenzione anche per la raccolta dei rifiuti assimilati, richiamando propri precedenti conformi.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more, con sentenza di questa Corte passata in giudicato, era stata confermata la legittimità degli avvisi emessi per le precedenti annualità 2007 e 2008, sul presupposto della nullità della medesima convenzione, ed era stata rigettata nel merito l’originaria impugnazione della contribuente. Il Comune depositava memoria richiamando tale giudicato esterno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendo decisivo l’eccepito giudicato esterno. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, secondo cui l’accertamento contenuto in una sentenza irrevocabile su un punto fondamentale comune a due cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel giudizio successivo, pur se con finalità diverse.

La Corte precisa che tale efficacia opera anche per i rapporti di durata e non incontra ostacolo, in materia tributaria, nel principio di autonomia dei periodi d’imposta. L’indifferenza della fattispecie costitutiva rispetto ai fatti esterni al periodo riguarda infatti solo i fatti non aventi carattere di durata e variabili da periodo a periodo, non anche gli elementi costitutivi che si estendono a più periodi, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una disciplina tributaria. A sostegno richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 13152 del 2019, Cass. n. 37 del 2019 e, in tema di ICI, Cass. n. 1300 del 2018.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata si fondava proprio sulla pronuncia di merito poi cassata da questa Corte, che aveva accertato la nullità della convenzione nella parte in cui esonerava la contribuente dall’assoggettamento a TARSU. Tale sentenza, resa tra le stesse parti per i precedenti periodi della medesima imposta, assume quindi forza di giudicato esterno, in ragione della definitiva declaratoria di nullità del titolo su cui la contribuente aveva fondato il proprio diritto all’esenzione.

Ne discende il necessario assoggettamento a TARSU del centro commerciale, nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi, sulla scorta del regolamento comunale. Sussistono infatti, in forza dell’accertamento con efficacia di giudicato, gli elementi costitutivi dell’imposizione per le annualità 2009 e 2010: l’esclusione dell’imposta si basava esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata.

Il ricorso è pertanto accolto; la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., è rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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