Definizione agevolata delle violazioni formali ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11680 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle violazioni formali di cui all’art. 9 del d.l. n. 119/2018, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 136/2018, è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione di cui all’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997. Con riferimento alle controversie tributarie pendenti, tale modalità di definizione straordinaria è alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie. La prova del versamento nei termini e alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La controversia ha ad oggetto la sanzione di euro 50.000,00 prevista dall’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, irrogata alla società contribuente per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2007, del costo di acquisto di un natante da operatore residente all’estero.
Nel corso del giudizio di legittimità la difesa della società ha depositato istanza, dando atto che la società e i soci avevano aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018 e allegando l’attestazione del pagamento dell’importo di euro 200,00 dovuto in relazione all’atto impugnato. Ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina invocata. L’art. 9 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, consente di definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il comma 7 dell’articolo citato esclude dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ne deriva che la definizione riguarda non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018, giorno di entrata in vigore della legge di conversione.
Quanto all’ambito oggettivo, la Corte afferma che la definizione agevolata è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione, richiamando la Circolare 11/AE del 15 maggio 2019. Viene così superata ogni possibile lettura restrittiva legata alla natura della violazione contestata.
Con riferimento alle controversie tributarie pendenti, la Corte chiarisce che la definizione straordinaria in esame è alternativa rispetto alla disciplina dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, dedicata alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Si tratta dunque di un canale autonomo di definizione, non sovrapponibile né sostitutivo rispetto a quello processuale.
Il passaggio decisivo riguarda la prova. La dimostrazione del versamento nei termini e alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrente, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio, compensando implicitamente le spese per essere state anticipate, ed esclude i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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