Fondo PIA ENEL: rendimento tassabile solo se da investimento sul mercato (Cass. civ. Sez. V n. 19334 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi, l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 opera esclusivamente sul c.d. rendimento netto, individuato negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro. Non integra rendimento netto quello calcolato attraverso l’applicazione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, né la redditività dell’intero patrimonio della società, che costituiscono il risultato di un predeterminato calcolo attuariale e non il frutto di un investimento sul libero mercato. Nel processo tributario instaurato a seguito di rigetto dell’istanza di rimborso, il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale ed è tenuto a provare l’impiego sul mercato del capitale accantonato, l’ammontare del rendimento conseguito e i criteri di assegnazione delle plusvalenze alle singole quote individuali. Siffatto onere non è assolto con il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro, privo di specificazione dei criteri di quantificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente di una grande società a partecipazione pubblica e iscritto al fondo di previdenza integrativa aziendale P.I.A., presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di una somma superiore a centomila euro, assumendo che le somme corrispostegli alla cessazione del rapporto di lavoro avessero natura assicurativa e dovessero essere tassate con l’aliquota del 12,50%, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, e non con quella del 34,48% applicata dal sostituto d’imposta.

Dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, la Cassazione, con una precedente pronuncia di rinvio, aveva richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13642 del 2011, secondo cui la tassazione agevolata riguarda solo il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Riassunta la causa davanti alla Commissione Tributaria Regionale, il contribuente insisteva nel rimborso sulla base di un’attestazione del datore di lavoro. La CTR rigettava il ricorso, ritenendo non provato l’investimento sul mercato. Propone sette motivi di ricorso per cassazione il contribuente, resiste l’Agenzia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, connessi tra loro. Richiamate le recenti sentenze nn. 10377 e 3824 del 2023, ricostruisce la vicenda contrattuale: la previsione di un’assicurazione sulla vita per i dirigenti fu sostituita nel 1986 con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (P.I.A.), poi dismesso nel 1998 con trasferimento dei fondi a un fondo di previdenza complementare esterno a gestione individuale.

Il punto centrale è la nozione di rendimento netto. La Corte ribadisce che l’aliquota ridotta non discende da una diretta riconduzione della fattispecie all’art. 6 della legge n. 482 del 1985, ma dall’equiparazione, sancita dagli artt. 44, comma 1, lett. g-quater), e 45, comma e), del TUIR, tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione. Ne consegue che la ragione dell’eventuale agevolazione non va ricercata in una natura assicurativa della prestazione, ma nella riconducibilità a redditi di capitale da contratti di capitalizzazione, e solo nei limiti in cui tale possibilità sussista.

Nessuna distinzione è ammessa tra P.I.A. e gestione successiva del fondo: i rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 non sono assoggettabili al meccanismo agevolato in ragione di una presunta natura assicurativa, risultata insussistente. Il riferimento delle Sezioni Unite al “rendimento di polizza” ha solo valore descrittivo ed esemplificativo, fermo restando il requisito dell’effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.

Il requisito non è circoscritto ai soli investimenti finanziari, potendo rilevare altri mercati, ma resta esclusa l’operatività della minore tassazione rispetto a somme non investite sul mercato, né può qualificarsi come rendimento la redditività dell’intero patrimonio della società datrice di lavoro, poiché essa è risultato di un calcolo attuariale predeterminato.

Quanto all’onere probatorio, il contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso è attore in senso sostanziale e deve dimostrare l’impiego sul mercato, il rendimento conseguito e i criteri di assegnazione delle plusvalenze alle quote individuali. Tale onere non è assolto con il semplice rinvio al conteggio datoriale, privo di specificazione dei criteri. Il principio di non contestazione non giova al contribuente, avendo l’Ufficio contestato in radice il diritto al rimborso. I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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