Imposta pubblicità: esenzione cartelli sotto il quarto di metro anche con logo (Cass. civ. Sez. V n. 20951 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta sulla pubblicità, il cartello esposto che rechi il logo e il marchio dell’agenzia immobiliare integra il presupposto impositivo di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 507/1993, perché assume carattere pubblicitario, senza il quale la fattispecie resterebbe estranea alla norma. Tuttavia, accertato il presupposto, trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, quando non risulti superata la superficie di un quarto di metro quadrato. La concessione di tale esenzione non osta alla corretta determinazione della base imponibile: il giudice tributario, in quanto processo di impugnazione-merito, ove ritenga invalido l’avviso per ragioni sostanziali, deve esaminare la pretesa e rideterminarla, non limitarsi ad annullare l’atto.

Il Fatto

La società concessionaria per la riscossione ha notificato a un’agenzia immobiliare un avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità relativa all’anno 2016, riferita all’esposizione di cartelli nelle vetrine recanti gli annunci di vendita e acquisto degli immobili per cui l’agenzia aveva ricevuto mandato.

Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP, deducendo che i cartelli avevano dimensioni in gran parte non superiori a un quarto di metro quadrato e quindi erano esenti. La CTP ha accolto il ricorso. La CTR del Veneto ha respinto l’appello del concessionario, ritenendo l’esenzione applicabile nonostante la presenza del marchio dell’agenzia e rilevando che alcuni cartelli presentavano errori di identificazione, mentre altri non erano stati contestati nel ricorso introduttivo. Avverso tale sentenza il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 17, comma 1, lett. b), sostenendo che la CTR avrebbe esteso indebitamente l’esenzione e che la presenza del logo e del marchio dell’agenzia avrebbe dovuto escludere l’agevolazione. Il motivo è stato giudicato infondato.

La Corte ha chiarito il rapporto tra presupposto ed esenzione. Il logo e il marchio conferiscono al cartello un carattere pubblicitario: in loro assenza, l’esposizione non integrerebbe di per sé un messaggio pubblicitario e resterebbe fuori dalla previsione degli artt. 5 e 7. Nel caso concreto, proprio per la presenza di logo e marchio, il cartello rientra in astratto nel presupposto impositivo.

Una volta affermato il presupposto, però, opera la disciplina dell’esenzione. Poiché non era contestato che le dimensioni non superassero il limite utile, la Corte ha riconosciuto il diritto alla fruizione dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993. La censura è stata quindi respinta.

Il secondo motivo riguardava il vizio di motivazione: la CTR, pur riconoscendo che i cartelli indicati nelle tabelle E) non erano stati contestati nel ricorso introduttivo, aveva confermato l’annullamento integrale dell’avviso. La Corte ha ritenuto l’affermazione erronea: quei cartelli erano stati contestati sotto il profilo della quantificazione, mentre la mancata contestazione riguardava solo il profilo dimensionale, riconosciuto dal contribuente come superiore al quarto di metro quadrato. Il contribuente aveva contestato il frazionamento delle superfici, ritenuto produttivo di una moltiplicazione della base imponibile, e la CTR non aveva dato risposta a tale doglianza, contraddicendosi.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il processo tributario non è di impugnazione-annullamento, ma di impugnazione-merito: il giudice, ove ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, con motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte (tra le altre, Cass. n. 27574 del 2018, Cass. n. 24611 del 2014, Cass. n. 26157 del 2013). Ne consegue la violazione di legge e l’accoglimento del secondo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *