Diligenza della banca negoziatrice e assegno non trasferibile pagato a terzo (Cass. civ. Sez. I n. 19417 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice che abbia pagato un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario risponde a titolo contrattuale ex art. 43, comma 2, legge assegni e può liberarsi solo provando che l’inadempimento non le è imputabile, per aver assolto all’obbligazione con la diligenza dell’operatore professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Il giudizio di diligenza, avendo ad oggetto una clausola generale, costituisce attività di interpretazione di norma ed è censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., se contrasta con gli standards sociali. L’identificazione del prenditore tramite un solo documento d’identità integra la diligenza richiesta; non è esigibile alcuna indagine ulteriore, né ha portata precettiva la raccomandazione della circolare ABI.
Il Fatto
Una compagnia assicuratrice convenne in giudizio la banca trattaria di un assegno di traenza, emesso in favore di un beneficiario determinato, chiedendo il risarcimento della somma corrispondente, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo, munito di clausola di intrasferibilità, era stato negoziato e pagato a soggetto diverso dal legittimo prenditore, a seguito di asserita condotta negligente in violazione dell’art. 43 legge ass. La banca chiamò in causa il diverso istituto emittente per essere manlevata.
Il giudice di pace accolse la domanda e condannò la banca convenuta. Il Tribunale di Siena, in totale riforma, respinse l’originaria pretesa, qualificando la responsabilità come contrattuale ex art. 1218 cod. civ. ed escludendo la colpa dell’istituto, che aveva identificato il presentatore con documento d’identità e tesserino del codice fiscale. La compagnia propose ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., chiarendo che il relativo scrutinio va svolto per ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, poiché l’inammissibilità attiene al merito degli argomenti e ricorre quando essi siano manifestamente infondati.
Esaminando i profili di vizio motivazionale, il Collegio ricorda che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 134 del 2012, ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza o della contraddittorietà. Nel caso concreto, le censure non evidenziano profili di mera apparenza, ma si risolvono in un dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Nel merito sostanziale, la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 12477 e n. 12478 del 2018: l’art. 43, comma 2, legge assegni si applica anche all’assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità; “colui che paga” comprende anche la banca negoziatrice; la responsabilità di quest’ultima ha natura contrattuale; essa è ammessa a provare l’assenza di colpa con la diligenza ex art. 1176, comma 2, cod. civ.
Sul punto, la Corte condivide l’impostazione del giudice di appello. La carta d’identità è il fondamentale strumento di identificazione personale e l’istituto non è tenuto ad attività ulteriori non previste dalla legge, come conferma la normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, che non impone il ricorso ad ogni possibile mezzo. La circolare ABI del 7 maggio 2001 non ha portata precettiva e la regola prudenziale dei due documenti non si rinviene negli standards sociali. Neutre sono le circostanze che il portatore fosse sconosciuto o avesse aperto uno specifico libretto.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. La Corte ritiene altresì la condotta processuale connotata da colpa grave e integrante abuso del processo, applicando l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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