Decadenza dalla domanda riconvenzionale per costituzione tardiva del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 5804 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il convenuto che si costituisca oltre il termine stabilito dall’art. 166 cod. proc. civ. è decaduto dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. L’eccezione di tardività della domanda riconvenzionale, ritualmente proposta dalla controparte, deve essere esaminata dal giudice del merito che non l’abbia dichiarata assorbita né implicitamente rigettata. Il giudice d’appello che ometta tale esame e accolga la domanda riconvenzionale incorre nella violazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., censurabile per cassazione. La declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva può essere pronunciata direttamente dalla Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

Il titolare di una ditta di panificazione conveniva in giudizio il venditore e la società produttrice di un forno, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dai difetti di funzionamento dell’impianto, acquistato nel 2006 e più volte riparato fino alla sostituzione avvenuta nel luglio 2007.

Il Tribunale accertava i vizi originari del forno, ma rigettava la domanda risarcitoria per mancata dimostrazione dell’an e del quantum del pregiudizio. La Corte d’appello, assunte le testimonianze non ammesse in primo grado, accoglieva il gravame, condannava il venditore al risarcimento e accoglieva la domanda di manleva di questi verso la società produttrice. La società ricorre in cassazione; il venditore resiste con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale denunciano la violazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza d’appello avrebbe accolto la domanda di manleva senza vagliare l’eccezione di tardività sollevata dalla società in primo grado e riproposta in appello.

I motivi sono fondati. Il venditore si è costituito in primo grado non nel termine dell’art. 166 cod. proc. civ., bensì in occasione della prima udienza, depositando una comparsa di risposta recante la data del giorno precedente. Egli è pertanto incorso nella decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali prevista dall’art. 167 cod. proc. civ. L’eccezione è stata ritualmente sollevata dalla ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. e riproposta nella comparsa di risposta d’appello.

Il giudice di primo grado non l’ha esaminata perché assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria, e non implicitamente rigettata come pure sosteneva il controricorrente. Il giudice d’appello, quindi, doveva esaminare l’eccezione e dichiarare inammissibile la domanda di manleva tardivamente proposta. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo e il quarto, relativi alla liquidazione equitativa del danno e alla valutazione delle prove.

Quanto al ricorso incidentale, il venditore ha fatto propri il terzo e il quarto motivo, che la Corte esamina in questa sede. Il motivo che censura l’accertamento del danno non è accolto: la valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze appartiene al giudice del merito ed è estranea al giudizio di legittimità. Il motivo sulla liquidazione equitativa è parimenti infondato, poiché il potere di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. non richiede l’assoluta impossibilità della prova del quantum, essendo sufficiente una difficoltà di un certo rilievo.

La cassazione della sentenza in relazione alla manleva comporta la decisione nel merito: la domanda è dichiarata inammissibile e il ricorrente incidentale è condannato alle spese, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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