Estratto di ruolo impugnabile solo con prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. V n. 19415 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tipizzati dalla norma, nei quali il debitore dimostri il pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione. La condizione dell’azione ha natura dinamica e la relativa prova può essere offerta anche nei giudizi pendenti e nel giudizio di legittimità. In difetto di tale dimostrazione, il ricorso introduttivo è inammissibile.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di somme dovute a seguito di adesione al condono di cui all’art. 9 della legge n. 212/2002, per gli anni 2003 e 2004, per un importo complessivo di euro 44.180,60. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della società, annullando l’iscrizione a ruolo per nullità della notifica della cartella, sul rilievo che l’agente della riscossione non aveva dimostrato l’invio della raccomandata informativa al legale rappresentante. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e la concessionaria non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 145, 146 e 160 cod. proc. civ., censurando l’inconferenza della sentenza impugnata, relativa a una fattispecie diversa, e l’esclusione della nullità per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
La Corte muove dal principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ.: il giudice può assegnare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta, essendo allo stesso vietato, ex art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione.
Nel caso di specie è pacifico che il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo lamentando la nullità della notifica della cartella. Soccorre il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
La Corte richiama le articolazioni di quel principio: l’azione di accertamento negativo rispetto ad atti non notificati, conosciuti perché risultanti dall’estratto di ruolo, è improponibile; l’estratto di ruolo è mero elaborato informatico, privo di pretesa impositiva, e non è impugnabile; quello che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto. La seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, ma l’interesse ad agire ha natura dinamica e la disciplina si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia ancora da compiere.
Da qui la conseguenza: il pregiudizio va dimostrato e la prova può essere data anche nel corso dei giudizi pendenti e nel giudizio di legittimità, mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione; se occorrono accertamenti di fatto, provvede il giudice del rinvio. Nel caso in esame la società contribuente, sul punto, non ha svolto difese e non ha dimostrato l’interesse ad agire. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo di primo grado dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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