Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del processo senza accettazione (Cass. civ. Sez. I n. 19487 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, non essendo applicabile l’art. 306 c.p.c., non integra un atto accettizio e non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali. Essa è atto recettizio in senso lato: ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., può essere comunicata agli avvocati delle parti costituite in alternativa alla notifica, poiché i difensori sono investiti dei compiti di difesa ma non della rappresentanza in giudizio delle controparti. Ne consegue che la rinuncia è perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Il Fatto

Una struttura sanitaria conveniva in giudizio l’azienda sanitaria locale per ottenere la condanna al pagamento del saldo di una fattura emessa per prestazioni di ricovero, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. L’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la carenza di legittimazione attiva della società per intervenuta cessione del credito a una banca e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, invocando una compensazione con somme asseritamente non dovute per irregolarità riscontrate nei controlli esterni su anni precedenti.

Il tribunale e, in secondo grado, la Corte di appello di Roma rigettavano le difese dell’azienda sanitaria, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, la legittimazione della struttura e la fondatezza della domanda. Avverso tale sentenza l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio la ricorrente depositava nel fascicolo telematico un atto di rinuncia al ricorso, che la controricorrente accettava. La Corte si trova quindi a decidere unicamente sull’effetto della rinuncia, senza esaminare i motivi di impugnazione.

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non costituisce atto accettizio, che esigerebbe l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto. L’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse.

Da ciò deriva che la rinuncia risulta perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. L’atto unilaterale produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.

La Corte richiama il proprio orientamento in proposito, espresso dalle Sezioni Unite n. 34429 del 2019 e confermato da Cass., sez. 5, n. 10140 del 2020 e Cass., sez. 1, n. 9474 del 2020. Nel caso di specie, oltre alla comunicazione, vi è stata comunque espressa accettazione della controricorrente.

Conseguenza della declaratoria è che le spese vengono integralmente compensate come per accordo tra le parti. Inoltre, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass., sez. 5, n. 25485 del 2018 e Cass., sez. 5, n. 31732 del 2018: la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta l’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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